Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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GDK, BL, BS, SG, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, GR, AG, ZH, BE e JU chiedono di inserire un nuovo articolo che vieti di offrire nella vendita a libero servizio i medicamenti delle categorie di dispensazione «previa consulenza specialistica», in analogia con l’articolo 19 capoverso 4 revOPuM. Fanno notare che finora la modalità di offerta di questi preparati è stata molto eterogenea nei Cantoni.
Art. 49 Centri di pianificazione famigliare
Galenica lamenta il fatto che gli assistenti di farmacia (sotto la vigilanza e responsabilità di uno specialista) non siano autorizzati a dispensare la «pillola del giorno dopo» nonostante possiedano la formazione necessaria, mentre questo sia consentito ai centri di pianificazione famigliare alle condizioni previste dall’articolo 49 revOM, e chiede quindi di eliminare questa discriminazione.
Capitolo 4: Requisiti minimi per la prescrizione di un medicamento per uso umano
Art. 50
Mfe obietta che i dati da indicare sulla prescrizione di un medicamento sono eccessivi, in particolare l’obbligo di menzionare l’indirizzo del paziente (in merito alla disparità dell’obbligo di documentazione per i farmacisti cfr. osservazioni sull’art. 47 revOM).
Cpv. 1
AAV, USAM, TopPharm, DBD, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV e BAV chiedono di precisare il testo dell’ordinanza per specificare che si tratta di una ricetta in possesso del paziente.
Cf sostiene che i requisiti minimi per la prescrizione dovrebbero contenere soltanto le informazioni strettamente necessarie e chiede se non siano sufficienti nome, cognome, numero di assicurato e «numero di identificazione GLN» (Global Location Number).
Cpv. 1 lett. a
Ofac è del parere che la limitazione al GLN sia troppo restrittiva e chiede una fase transitoria in cui si accetti il numero RCC.
VD chiede di modificare i rimandi allo studio medico e al GLN di modo che il diritto di levatrici e personale infermieristico specializzato di prescrivere medicamenti nel Cantone di Vaud continui a essere garantito.
Cpv. 1 lett. b
GL, GDK, NW, OW, BL, GE, BS, SG, AI, LU, VS, KAV UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, JU, FMH, APA, BEKAG, ZR, VSVA, cf, DBD, USAM, SVKH, Oda AM, NVS, IG eHealth, AVKZ, kf, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV, GRIP, PH CH, santésuisse e Galenica accolgono con favore la possibilità di rilasciare e trasmettere prescrizioni in forma elettronica, ma criticano il fatto che al momento gli ostacoli sono eccessivi e che non dovrebbe essere consentita soltanto la firma elettronica qualificata. GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG e BE propongono quindi di integrare la disposizione con la possibilità di trasmettere le prescrizioni mediante sistemi che, in termini di autenticità, integrità dei dati e confidenzialità, soddisfino in egual misura i requisiti riguardanti la libertà di scelta del paziente e la sicurezza e siano approvati dalle autorità competenti. GE chiede in una proposta analoga che in determinate situazioni l’autorità cantonale possa ammettere la trasmissione di ricette elettroniche senza firma elettronica qualificata, a condizione che il sistema istituito garantisca la libertà di scelta del paziente, l’identificazione della fonte, l’autenticità della prescrizione, l’integrità dei dati e la confidenzialità della trasmissione. Galenica si esprime in dettaglio su questo punto e chiede di aggiungere nel testo dell’ordinanza che si equipari alla firma elettronica una forma di trasmissione che in termini di autenticità, integrità dei dati e confidenzialità soddisfi in egual misura i requisiti di sicurezza. ZR, VSVA, SVKH, Oda AM, NVS, DBD, cf, IG eHealth, santésuisse, kf, Top-Pharm, FMH, APA, BEKAG, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV propongono di creare un nuovo articolo 50a per la «forma della prescrizione», in cui il capoverso 1 dovrebbe stabilire che una prescrizione cartacea deve essere provvista della firma autografa della persona che rilascia la prescrizione. Il capoverso 2 sarebbe dedicato alla prescrizione elettronica: la forma e le procedure di compilazione, trasmissione e gestione delle prescrizioni devono essere concepite in modo tale da assicurare con una sufficiente garanzia che la prescrizione sia stata compilata da una persona autorizzata (e identificata in modo univoco: AAV, cf, DBD, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV), che non possa essere modificata e che non possa essere utilizzata più volte. Secondo AAV, cf, DBD, AVKZ, phar-
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