Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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mentre i rappresentanti del corpo medico (APA, FMH, BEKAG, VLSS, SVHA) esprimono preoccupazione in merito alla sua portata. In questo contesto diverse parti discutono della formazione futura dei farmacisti, che sarà adattata (CP) o dovrà essere adattata (mfe) al nuovo compito. Per SG, SVWZH e T46 è importante che i medicamenti per uso veterinario continuino a poter essere dispensati soltanto dai veterinari. Per alcune associazioni mediche (APA, AÄV, SVHA) la disposizione sui medicamenti per il proseguimento di una terapia per i pazienti affetti da malattie croniche è motivo di disappunto, perché il loro trattamento o la loro diagnosi presuppone una conoscenza medica specialistica. VD e SwAPP richiamano l’attenzione sulla mancanza di chiarezza in merito alla rimunerazione in questi casi. SwAPP suppone che l’affiliazione a una cassa per i prodotti di categoria C che verranno riattribuiti alla categoria B avverrà solo a un livello di prezzi nettamente inferiore, che rischia di non coprire più nemmeno i costi, poiché di norma si tratterà di vecchi prodotti, e fa anche notare che per questi ultimi vigerà ora il divieto di pubblicità destinata al pubblico.
Grande attenzione è data inoltre agli schemi terapeutici, come per esempio gli algoritmi di cui al capoverso 1 lettera a. Questo rimando è accolto con favore dai rappresentanti dei farmacisti, che lo considerano uno strumento per assicurare l’impiego corretto e il controllo degli antibiotici, e anche altri partecipanti si esprimono a favore di questa norma (CP, cf, mfe). I rappresentanti dei medici sono invece del parere che non esistano algoritmi riconosciuti (FMH, APA) oppure che questi siano in contraddizione con una terapia personalizzata, richiesta sempre più spesso (SVHA). Viene criticata l’assenza dalla consultazione dell’allegato 2, che dovrebbe elencare le indicazioni e i medicamenti con schemi terapeutici noti (FMH, APA, BEKAG, VLSS e SGKPT), e sollevata la questione del coinvolgimento delle cerchie interessate nell’elaborazione dell’elenco (APA, mfe). L’obbligo di documentazione (art. 47) è approvato dalla maggioranza delle associazioni dei farmacisti (pharmaSuisse, AVKZ, AAV, BAV, BLAV, AKB, AVSGA, TopPharm, ofac), mentre APA propone un esame dell’obbligo di documentazione corretto e necessario da parte dei fornitori di prestazioni che esercitano parallelamente la loro attività. Il requisito del contatto diretto (art. 46) è ripreso da Galenica come questione di principio, che generalmente dovrebbe essere discussa nel quadro di prescrizioni e dispensazioni di medicamenti soggetti a prescrizione. ZR, VSVA e PiGr respingono invece la disposizione, criticando la discriminazione delle farmacie per corrispondenza rispetto a quelle fisiche (ZR e VSVA).
Ofac considera troppo restrittiva la limitazione ai medicamenti della categoria B. Tale limitazione è tuttavia oggetto di controversia soprattutto in relazione all’esplicita esclusione degli antibiotici. Per i rappresentanti dei farmacisti (pharmaSuisse, AVKZ, AAV, BAV, BLAV, AKB, DBD, AVSGA, Top-Pharm) l’intera disposizione sulla dispensazione senza prescrizione di medicamenti per cui la stessa è obbligatoria viene addirittura «mandata a monte» e alcuni (pharmaSuisse, AVKZ, AAV, BAV, BLAV, AKB e TopPharm) rimandano all’agricoltura come «problema maggiore» riguardante le resistenze. Anche SPO e cf sono contrari a un’esclusione a priori, mentre altri partecipanti sottolineano l’importanza di un impiego razionale degli antibiotici nella medicina umana e desiderano assolutamente mantenere l’obbligo di prescrizione (SSI e EFBS).
Quanto alla dispensazione, viene affrontata anche la questione dell’autodispensazione, ossia la dispensazione di medicamenti da parte dei medici. UR, mfe e APA accolgono con favore le misure volte a facilitare l’autodispensazione ovvero la possibilità di rinunciare a limitazioni. Anche la dispensazione da parte di specialisti della medicina complementare è oggetto di discussione. AI esprime apprezzamento per la nuova disposizione, mentre NVS, OdA KT e OdA AM chiedono di correggerla e precisarla. TCM-FVS fa presente che la stragrande maggioranza dei terapeuti in Svizzera che raccomandano medicamenti cinesi non possiedono il «diploma federale di naturopata MTC con specializzazione in medicamenti cinesi». Alcuni Cantoni (TG, SG, GE, AG e JU) vorrebbero che si tenesse conto delle disposizioni cantonali riguardanti la dispensazione di medicamenti da parte di specialisti della medicina complementare. GE sottolinea che in generale le disposizioni in materia andrebbero adeguate alle specificità cantonali.
I requisiti minimi per la prescrizione medica (art. 50) trovano l’esplicita approvazione di AG. APA e mfe, invece, vorrebbero che si riducessero le disposizioni, in particolare la menzione dell’indirizzo, e cf sostiene che l’indicazione del nome della marca dovrebbe essere facoltativa, essendo sufficiente quella del principio attivo sulla prescrizione. Per quanto riguarda la forma elettronica, APA auspica meno ostacoli, l’esclusione di possibili abusi e l’adeguamento a riforme in materia nel sistema sanitario. Mfe plaude espressamente alla possibilità di rinunciare al rilascio della prescrizione, se richiesto dal paziente. In merito alla prescrizione da parte di altri operatori sanitari, VD e SCG rilevano il trattamento «illegittimo» dei chiropratici che nell’OM, a differenza della LATer e della LPMed, non sono equiparati ai medici. Vengono inoltre citati le levatrici (VD, NE) e il personale infermieristico specializzato (VD), ai quali dovrebbe continuare a essere riconosciuto il diritto, previsto da disposizioni cantonali, di rilasciare prescrizioni.
Si fa poi specificamente riferimento alla mancanza di disposizioni sulle supplenze e alle relative proposte al riguardo: BS e DVNW si esprimono a proposito dei droghieri, AVSGA a proposito dei farmaci-
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