Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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4.3 Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM)
4.3.1 Osservazioni generali
Dei 204 pareri ricevuti complessivamente, 65 contenevano osservazioni sull’OPuM.
SCG fa presente che la professione del chiropratico è regolamentata dal 2007 insieme alle altre professioni mediche universitarie dalla legge sulle professioni mediche (LPMed) e che per motivi storici nel concetto di «medico» rientrano i medici attivi nel campo della medicina umana, i medici-dentisti e i veterinari. A suo avviso anche i chiropratici, in quanto operatori sanitari, rientrano nel concetto di «medico», in particolare in ragione dei tre anni di formazione svolti all’Università di Zurigo insieme ai medici attivi nel campo della medicina umana.
FR osserva che nella presente revisione si indica che il termine «Istituto» è sostituito da «Swissmedic» e si chiede perché tale modifica non venga estesa alle altre basi legali, quali la LATer e le altre ordinanze.
AR e AI approvano espressamente le modifiche proposte dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) secondo cui in futuro la pubblicità dei medicamenti omologati a livello cantonale sarà consentita sull’intero territorio nazionale (art. 14 e 17b revOPuM).
GR non è d’accordo con l’estensione della pubblicità destinata al pubblico dei medicamenti omologati a livello cantonale per i quali non sono state verificate qualità, sicurezza ed efficacia e ritiene che i medicamenti omologati a livello cantonale debbano essere venduti soltanto nel Cantone che li ha omologati. Estenderne la pubblicità a tutta la Svizzera o a tutto il mondo via Internet non ha pertanto alcun senso. Fa notare che i medicamenti omologati a livello cantonale corrispondono sostanzialmente ai «preparati farmaceutici speciali» fabbricati secondo l’articolo 9 capoverso 2 LATer, che possono essere pubblicizzati soltanto presso il punto vendita. Secondo GR lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche ai medicamenti omologati a livello cantonale.
TI nel complesso è favorevole alle modifiche proposte. In particolare, approva l’abolizione del controllo preliminare sistematico della pubblicità. Ritiene tuttavia che la pubblicità per i medicamenti omologati a livello cantonale dovrebbe essere molto più limitata.
TopPharm e Galenica lamentano il fatto che nel quadro della revisione della LATer e dei progetti di ordinanza ora in discussione non si sia colta l’occasione per prendere in considerazione l’evoluzione della digitalizzazione. Va notato che sempre più spesso i dati medici, così come la pubblicità professionale, vengono diffusi con strumenti digitali. Ecco perché a loro avviso è opportuno adattare l’OPuM in questo senso, tanto più che ciò non andrebbe a compromettere la tutela della salute.
CP si dice favorevole al controllo a posteriori della pubblicità di nuovi medicamenti in considerazione dello sgravio amministrativo che ne consegue.
Il PSS si esprime a favore dell’alternativa proposta dal Consiglio federale, vale a dire il mantenimento di una procedura di controllo preliminare per i «medicamenti sensibili» che presentano un rischio di abuso o di dipendenza, al fine di garantire una protezione sufficiente dei pazienti. Per quanto riguarda la pubblicità dei medicamenti omologati a livello cantonale, è concorde con le misure di accompagnamento ventilate dal Consiglio federale per tutelare i consumatori dall’inganno. Inoltre accoglie con favore la disposizione secondo cui la pubblicità deve recare un’indicazione obbligatoria che informi il pubblico del fatto che il medicamento in questione non è stato omologato da Swissmedic e non può essere commercializzato in tutta la Svizzera, perché questo consentirà di proteggere indirettamente la salute delle persone.
APA appoggia le modifiche e le precisazioni proposte. Ritiene utile e appropriata la protezione mediante password della pubblicità professionale elettronica secondo l’articolo 3 dell’ordinanza.
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