Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 75Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo ASSGP e GRIP deve essere scontato che anche nel caso di confronti si possa far riferimento alle indicazioni dell’informazione relativa al medicamento senza che questo venga esplicitato.

TI è favorevole alla proposta di riconoscere le meta-analisi come riferimento scientifico della pubblicità, nella misura in cui si tratta di lavori pubblicati in un media specializzato scientificamente riconosciuto. È invece del parere che i rapporti di esperienza pratica non siano adatti alla pubblicazione in media riconosciuti, perché sono solitamente realizzati unicamente quali strumenti di marketing e sfuggono a tutte le forme di controllo indipendente. TI chiede quindi di depennare i rapporti di esperienza pratica.

Cpv. 6

Intergenerika pensa che questa disposizione non sia adeguata alla realtà e provochi disparità giuridiche. Adduce come spiegazione il fatto che secondo quanto previsto i generici e i prodotti OTC non figuranti nell’ES o i medicamenti soggetti a prescrizione che devono essere inseriti nell’ES potrebbero essere pubblicizzati come «nuovi» per periodi di durata diversa e non soggiacerebbero quindi alle stesse condizioni. (I prodotti OTC non figuranti nell’ES potrebbero sfruttare integralmente i 18 mesi, mentre nel caso di generici o di medicamenti soggetti a prescrizione che devono essere inseriti nell’ES questo periodo si ridurrebbe a causa di ritardi nell’immissione sul mercato dovuti all’ammissione nell’ES o alla scadenza del brevetto). Intergenerika chiede che la reclamizzazione come «nuovi» possa avvenire nei dodici mesi successivi all’immissione sul mercato.

Cpv. 7

DAKOMED, NVS, SVKH, UNION, SMGP e SVHA sono del parere che la definizione di ciò che è accettato come letteratura specializzata sia troppo vaga e che dovrebbe applicarsi alla pubblicità di medicamenti complementari sia con sia senza menzione dell’indicazione. Chiedono l’obbligo per le relative affermazioni pubblicitarie di essere caratterizzate dal rimando al relativo indirizzo terapeutico.

Art. 6, rubrica e lett. g

Cpv. 1 lett. g

USC, VTL, GalloSuisse, SGP, BVCH, swissherdbook, SGBV e Swiss Beef ritengono importante che le informazioni relative al medicamento (in sostituzione di www.tierarzneimittel.ch) continuino a essere disponibili. SMP accoglie positivamente il fatto che l’informazione relativa al medicamento (in sostituzione di www.tierarzneimittel.ch) continui a essere garantita.

GST chiede che il Tierarzneimittelkompendium (www.tierarzneimittel.ch) non venga eliminato, ma che la fondazione di diritto privato di cui all’articolo 67 capoverso 3 revLATer concluda una convenzione sulle prestazioni con la Vetsuisse Fakultät UZH, che gestisce il Tierarzneimittelkompendium.

Art. 7 cpv. 1

Cpv. 1

USAM, ASSGP e GRIP sono del parere che, analogamente all’articolo 5 capoverso 5 OPuM, nel caso di un confronto si debba far riferimento anche alle indicazioni dell’informazione relativa al medicamento. Chiedono inoltre di eliminare i rapporti di esperienza pratica, non trattandosi di dati significativi.

Art. 9 Pubblicità della marca

GL, VD, SO, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, ZH, AG, TI, BE, NE, KAV, GSASA, ZG e GDK considerano problematico questo articolo, in quanto talvolta sotto una stessa marca mantello vengono venduti e pubblicizzati prodotti diversi e certi prodotti di una marca mantello contengono un determinato principio attivo, a differenza di altri che non lo contengono (o ne contengono uno diverso). Per evitare di creare insicurezza e nei consumatori e nei pazienti, chiedono che anche il principio attivo sia sempre indicato. GE ritiene che se lo scopo consiste nel ricordare una marca, non bisognerebbe approfittarne per pubblicizzare preparati specifici. Nel momento in cui una pubblicità è intesa unicamente a ricordare una marca, non si può nominare alcun medicamento specifico. Anche JU fa notare che di conseguenza, quando si cita un nome (una marca mantello) in una pubblicità, il prodotto reclamizzato non può essere identificato in maniera univoca, poiché può trattarsi di prodotti diversi. SGKPT sottolinea che il requisito della trasparenza imporrebbe che la pubblicità intesa unicamente a ricordare una marca menzionasse sistematicamente il titolare dell’omologazione e gli agenti attivi e propone quanto segue: Se la pubblicità è intesa unicamente a ricordare una marca, possono essere menzionati solo il nome del preparato o la marca mantello, con il nome del titolare dell’omologazione e gli agenti attivi. TI chiede che si mantenga la formulazione attuale (diritto vigente).

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