Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 77Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 15 lett. c
Lett. c
FRC approva il fatto che tutti i sistemi informatici, inclusi i servizi e le applicazioni di sanità elettronica, siano ora considerati come pubblicità destinata al pubblico.
Art. 16 cpv. 2 e 4
Cpv. 4
In merito ai «diciotto mesi» e alla «prima omologazione», Intergenerika rimanda al proprio parere sull’articolo 5 capoverso 6. Considera appropriato l’adattamento alla pubblicità professionale in quanto tale.
Art. 17
Iph e scin fanno notare che la categoria di dispensazione C viene eliminata nell’OM e chiedono che di conseguenza non sia più citata o venga stralciata anche nell’OPuM.
Art. 17a Pubblicità con l’indicazione di medicamento omologato
Cpv. 1
Anche in questo caso FR fa notare che la categoria di dispensazione C viene eliminata nell’OM e di conseguenza non dovrebbe essere più citata nemmeno nell’OPuM.
Cpv. 2
Le associazioni per la tutela dei consumatori (SKS e FRC) plaudono alla disposizione che vieta di utilizzare l’omologazione di Swissmedic come elemento pubblicitario per i medicamenti della categoria E. Condividono il parere del Consiglio federale secondo cui una tale indicazione rappresenterebbe un inganno per i consumatori, dato che i medicamenti della categoria E devono soddisfare soltanto requisiti nettamente ridotti rispetto alle altre categorie.
USAM, ASSGP e GRIP chiedono di stralciare il capoverso 2 senza sostituirlo, perché considerano questa restrizione troppo limitante (USAM) ovvero perché al momento non si possono prevedere le conseguenze di tale disposizione (ASSGP e GRIP). Anche TG chiede di stralciare il capoverso 2 e al contempo di ampliare il capoverso 1 con la categoria di dispensazione E, ritenendo che dovrebbe essere possibile pubblicizzare anche medicamenti in vendita libera con l’avvertenza obbligatoria di medicamento omologato. Fa presente che per i consumatori è sempre più difficile distinguere i medicamenti dagli integratori alimentari. Biscosuisse ritiene condivisibili le spiegazioni di questo divieto pubblicitario se si considerano «soltanto» la qualità delle sostanze ausiliarie utilizzate o la documentazione per l’omologazione. Cita le varie differenze fra i medicamenti della categoria di dispensazione E, omologati con procedura di notifica, e le derrate alimentari/gli integratori alimentari, quali per esempio la menzione delle proprietà terapeutiche, il rispetto dei requisiti GMP, le ispezioni da parte degli uffici cantonali di controllo degli agenti terapeutici o le tasse per confezione venduta. Considerati i notevoli oneri supplementari, anche per la categoria di dispensazione E dovrebbe essere consentita la pubblicità con indicazione di medicamento omologato, eventualmente soltanto mediante rappresentazione grafica.
Cpv. 3
USAM, ASSGP e GRIP considerano troppi lunghi e difficilmente giustificabili i cinque secondi vigenti per i pannelli elettronici. Chiedono di stabilire a livello di ordinanza in un nuovo capoverso 3 che l’indicazione obbligatoria sia visualizzata soltanto per tre secondi.
Cpv. 4
USAM, ASSGP e GRIP chiedono che le pubblicità su e-board vengano equiparate a quella stampata, adducendo come motivazione il fatto che si tratta soltanto della diffusione di pubblicità statiche attraverso un mezzo elettronico. Propongono di definire questo aspetto in un nuovo capoverso 4.
Art. 17b Pubblicità per medicamenti omologati a livello cantonale
AI rimanda al proprio commento sull’articolo 14.
GL, GDK, NW, OW, BL, SG, LU, VS, ZH, AG, BE, NE, JU, GSASA, ZG e KAV chiedono di stralciare l’articolo 17b. Ritengono che la pubblicità per i medicamenti omologati a livello cantonale non dovreb-
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