Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 76Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 10 cpv. 1, 1bis, 2 lett. b e c, e 3
TG chiede che si vieti la dispensazione di medicamenti come campioni a specialisti. Secondo il suo parere nemmeno una dispensazione fortemente limitata di medicamenti come campioni ha senso, poichè essa fungerebbe unicamente da strumento promozionale dell’industria farmaceutica volto a influenzare le prescrizioni degli specialisti.
Cpv. 2 lett. b
Intergenerika e USAM giudicano eccessivamente dispendioso l’obbligo di consegnare l’informazione professionale (anziché l’informazione relativa al medicamento) assieme al campione, dato che gli imballaggi di solito contengono soltanto il foglietto illustrativo (informazione destinata ai pazienti). Inoltre gli specialisti del settore medico sanno benissimo dove sono pubblicate le informazioni professionali.
Cpv. 2 lett. c
Intergenerika, IG SPh, scin, GST e USAM chiedono che si mantenga la formulazione originaria (testo vigente) per evitare che vi sia un conflitto tra campioni speciali e imballaggio più piccolo normalmente omologato. Spesso infatti sono registrate presso Swissmedic varie misure di imballaggi, ma non tutte sono disponibili in commercio a causa della dimensione talvolta ridotta del mercato per singoli prodotti. Alcune imprese potrebbero così ritrovarsi ad affrontare il problema di non poter fornire determinati prodotti. Fanno presente che la procedura di notifica consentirebbe di omologare anche imballaggi più piccoli, quali per esempio i kit di prova, con un onere ragionevole per entrambe le parti.
Cpv. 3
VS, GR, TI, pharmaSuisse, GSASA, BAV, USAM, SDV, ASSGP, GRIP e AAV respingono lo stralcio di questo capoverso o il suo spostamento nell’OITAT poiché, nonostante appartenga all’attuale articolo 33 LATer, è direttamente correlato alla pubblicità ovvero alla pubblicità professionale (fra l’altro anche alla pubblicità professionale per medicamenti non soggetti a prescrizione secondo l’art. 43 revOM). A questo proposito rimandano anche all’articolo 15 lettera f OPuM.
Art. 11 Abrogato
USAM, BLAV, GRIP e ASSGP ritengono che le disposizioni sulle manifestazioni promozionali non rientrino nell’OITAT perché, seppur contemplate dall’attuale articolo 33 LATer, sono direttamente correlate alla pubblicità e pertanto dovrebbero rimanere nell’OPuM secondo il diritto vigente.
Art. 13 lett. a
Nessuna osservazione
Art. 14 Oggetto della pubblicità destinata al pubblico
AR e AI accolgono molto positivamente il fatto che si inserisca e si consenta la pubblicità nazionale per preparati omologati a livello cantonale. Proprio nell’epoca dei mezzi di comunicazione elettronici (informazioni intercantonali mediante siti web) è opportuno prevedere simili condizioni.
Secondo GL, GE, NW, OW, BL, TI, TG, SG, LU, VS, ZH, AG, BE, NE, JU, KAV, GSASA, ZG, GDK, Intergenerika e TG la pubblicità per i medicamenti omologati a livello cantonale dovrebbe essere permessa, al pari dei cosiddetti preparati secondo una formula, solo nel luogo di vendita (point of sale). Chiedono di stralciare l’espressione «nonché per i medicamenti omologati a livello cantonale», essendo questa disposizione in contraddizione con il principio che vieta di reclamizzare medicamenti non omologati da Swissmedic. A loro avviso non dovrebbero esistere eccezioni. La vendita dei medicamenti omologati a livello cantonale non dovrebbe essere consentita in tutta la Svizzera e di conseguenza nemmeno la loro pubblicità dovrebbe essere estesa all’intero territorio nazionale. TG aggiunge che ai fini del controllo cantonale degli agenti terapeutici sarebbe molto più difficile attuare il divieto di dispensazione nei punti di distribuzione nel proprio ambito di competenza. Anche GE e IG SPh chiedono lo stralcio della pubblicità destinata al pubblico per i medicamenti omologati a livello cantonale (art. 14 e 17b OPuM), in particolare alla luce del fatto che con i nuovi mezzi di comunicazione elettronici non è possibile evitare una pubblicità a livello nazionale.
FR, iph e scin fanno notare che la categoria di dispensazione C viene eliminata nell’OM e chiedono che di conseguenza non sia più citata nemmeno nell’OPuM.
76/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV