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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine

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Ordinanza sui medicamenti RU ...

Art. 42 Dispensazione su prescrizione medica o veterinaria

Un medicamento è classificato nella categoria dei medicamenti soggetti a prescrizione (categoria di dispensazione B) se:

a. è raccomandato contro le malattie il cui trattamento richiede una diagnosi o una sorveglianza medica o veterinaria;

b. in caso di uso conforme alle prescrizioni, può pregiudicare direttamente o indirettamente la salute se somministrato senza diagnosi o sorveglianza medica o veterinaria;

c. utilizzato frequentemente in modo non conforme alle prescrizioni può pregiudicare direttamente o indirettamente la salute;

d. contiene principi attivi o preparati derivanti dagli stessi, i cui effetti e effetti indesiderati devono essere oggetto di una ricerca più approfondita;

e. è destinato all’uso per via parenterale;

f. la sua dispensazione richiede la consulenza specialistica di un operatore sanitario.

Sezione 3: Categorie non soggette a prescrizione medica

Art. 43 Dispensazione previa consulenza specialistica

1Un medicamento è classificato nella categoria di dispensazione D se:

a. non rientra nelle categorie A o B; e

b. il suo impiego richiede una consulenza specialistica.

2Tali medicamenti possono essere dispensati senza prescrizione medica o veterinaria dalle persone autorizzate conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettere a, b e d LATer.

Art. 44 Dispensazione senza consulenza specialistica

1Un medicamento è classificato nella categoria dei medicamenti in vendita libera (categoria di dispensazione E) se:

a. non rientra nelle categorie A, B o D; e

b. il suo impiego non richiede una consulenza specialistica.

2Tali medicamenti possono essere dispensati da chiunque senza prescrizione medica o veterinaria.