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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine

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Ordinanza sui medicamenti RU ...

Capitolo 7: Autorizzazione della vendita per corrispondenza di medicamenti

Art. 54 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

1Chi domanda un’autorizzazione per la vendita per corrispondenza di medicamenti deve essere in possesso di un’autorizzazione cantonale che abiliti alla gestione di una farmacia pubblica.

2Il richiedente deve inoltre assicurare, mediante un sistema di garanzia della qualità, che:

a. il destinatario del medicamento sia identico alla persona a nome della quale è stata emessa la prescrizione medica;

b. la prescrizione medica sia stata verificata con riferimento a possibili interazioni indesiderate con altri medicamenti utilizzati contemporaneamente dalla persona interessata;

c. il medicamento sia imballato, trasportato e recapitato in modo da garantirne la qualità e l’efficacia;

d. il medicamento sia recapitato nell’imballaggio originale compreso il foglio informativo e accompagnato dalle specifiche istruzioni per l’uso;

e. il medicamento inviato sia recapitato soltanto alla persona a nome della quale è stata emessa la prescrizione medica oppure a terzi in possesso di una procura scritta e firmata dal destinatario;

f. il paziente sia informato del fatto che deve mettersi in contatto con il suo medico curante non appena sorgano problemi relativi alla terapia farmacologica; e

g. un professionista sia stato incaricato di prestare una corretta consulenza.

3I requisiti validi in materia di prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari conformemente all’ordinanza del 18 agosto 200417 sui medicamenti veterinari devono essere rispettati.

Art. 55 Obbligo d’informare delle autorità cantonali

1Le autorità cantonali informano Swissmedic in merito alle domande di autorizzazione ricevute.

2Notificano la propria decisione anche a Swissmedic.

17 RS 812.212.27