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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine

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Ordinanza sui medicamenti RU ...

Sezione 4: Requisiti per la dispensazione

Art. 45 Dispensazione senza prescrizione medica da parte di farmacisti di

medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer)

1In assenza di prescrizione medica, i farmacisti possono dispensare i seguenti medicamenti per uso umano della categoria di dispensazione B:

a. i medicamenti per il trattamento di malattie frequenti, se si tratta di medicamenti con principi attivi consolidati, per cui esiste uno schema terapeutico riconosciuto dalle associazioni mantello mediche e farmaceutiche, per esempio gli algoritmi terapeutici;

b. i medicamenti per il proseguimento di una terapia per i pazienti affetti da malattie croniche per un anno al massimo, dopo una diagnosi certa e una prima prescrizione medica;

c. i medicamenti che non sono adatti all’automedicazione in quanto, per un impiego sicuro, la loro dispensazione richiede una consulenza specialistica di un operatore sanitario. Questo concerne in particolare i medicamenti:

1. contenenti principi attivi con un potenziale di abuso noto,

2. contenenti principi attivi che possono portare a interazioni gravi con medicamenti soggetti a prescrizione medica, oppure

3. richiedono un obbligo di documentazione specifico;

d. i medicamenti che figurano nell’articolo 4 lettera b dell’ordinanza del 29 settembre 199515 sulle prestazioni e sono stati prescritti da un chiropratico.

2Le indicazioni per cui sono possibili schemi terapeutici figurano nell’allegato 2 numero 1.

3I medicamenti di cui al capoverso 1 lettera c sono elencati nell’allegato 2 numero 2.

4I medicamenti ad azione sistemica contenenti principi attivi antimicrobici sono esclusi dalla dispensazione di cui al capoverso 1.

Art. 46 Dispensazione personale

1In assenza di prescrizione medica, i medicamenti per uso umano della categoria di dispensazione B possono essere dispensati soltanto personalmente dai farmacisti.

2Il paziente cui è destinato il medicamento deve essere presente personalmente per la valutazione e la consegna del medicamento.

15 RS 832.112.31