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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine

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Ordinanza sui medicamenti RU ...

d. la data del rilascio;

e. il nome del preparato o del principio attivo, la forma galenica e il dosaggio;

f. la quantità;

g. le istruzioni per l’uso.

2Il capoverso 1 si applica anche alle prescrizioni dei chiropratici.

Capitolo 5: Utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica

Art. 51 Persone titolari di un diploma federale

1Chiunque voglia utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica nell’ambito della propria professione necessita di un’autorizzazione del Cantone in cui esercita la professione.

2Oltre che agli operatori sanitari, tale autorizzazione può essere rilasciata anche a persone appartenenti alle seguenti categorie professionali:

a. Bachelor of Science SSS in ostetricia;

b. igienisti dentali diplomati SSS;

c. chiropratici diplomati specializzati;

d. soccorritori diplomati SSS;

e. persone di cui all’articolo 48.

3Il Cantone stabilisce i medicamenti che possono essere utilizzati dalle persone menzionate nel capoverso 2.

4Esso provvede a una vigilanza regolare da parte delle autorità cantonali o di un operatore sanitario idoneo.

Art. 52 Dentisti titolari di un’abilitazione cantonale

Il Cantone può autorizzare i dentisti titolari di un’abilitazione cantonale a impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica necessari per l’esercizio della loro professione.

Capitolo 6: Restrizioni relative allo smercio

Art. 53

Il titolare dell’omologazione può smerciare medicamenti immunologici ad uso veterinario soltanto ai veterinari o alle autorità competenti.