Progetto
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
Ordinanza sui medicamenti RU ...
d. la data del rilascio;
e. il nome del preparato o del principio attivo, la forma galenica e il dosaggio;
f. la quantità;
g. le istruzioni per l’uso.
2Il capoverso 1 si applica anche alle prescrizioni dei chiropratici.
Capitolo 5: Utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
Art. 51 Persone titolari di un diploma federale
1Chiunque voglia utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica nell’ambito della propria professione necessita di un’autorizzazione del Cantone in cui esercita la professione.
2Oltre che agli operatori sanitari, tale autorizzazione può essere rilasciata anche a persone appartenenti alle seguenti categorie professionali:
a. Bachelor of Science SSS in ostetricia;
b. igienisti dentali diplomati SSS;
c. chiropratici diplomati specializzati;
d. soccorritori diplomati SSS;
e. persone di cui all’articolo 48.
3Il Cantone stabilisce i medicamenti che possono essere utilizzati dalle persone menzionate nel capoverso 2.
4Esso provvede a una vigilanza regolare da parte delle autorità cantonali o di un operatore sanitario idoneo.
Art. 52 Dentisti titolari di un’abilitazione cantonale
Il Cantone può autorizzare i dentisti titolari di un’abilitazione cantonale a impiegare medicamenti soggetti a prescrizione medica necessari per l’esercizio della loro professione.
Capitolo 6: Restrizioni relative allo smercio
Art. 53
Il titolare dell’omologazione può smerciare medicamenti immunologici ad uso veterinario soltanto ai veterinari o alle autorità competenti.