Progetto
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Ordinanza sui medicamenti RU ...
Art. 47 Obbligo di documentazione
1Ogni dispensazione di medicamenti per uso umano soggetti a prescrizione che avviene senza prescrizione medica deve essere documentata in forma scritta o elettronica.
2La documentazione deve contenere le seguenti informazioni:
a. nome del paziente;
b. designazione del punto di vendita e della persona che dispensa tali medicamenti;
c. designazione del medicamento dispensato;
d. data della dispensazione;
e. dati che garantiscono la trasparenza della decisione relativa alla dispensazione.
Art. 48 Dispensazione da parte di specialisti della medicina complementare Oltre alle persone di cui all’articolo 25 capoverso 1 LATer, i terapeuti della medicina complementare nonché i naturopati titolari di un diploma federale possono dispensare autonomamente, nell’esercizio della loro professione, i medicamenti non soggetti a prescrizione medica designati da Swissmedic.
Art. 49 Centri di pianificazione famigliare
Il Cantone può autorizzare consulenti di centri di pianificazione famigliare, che dispongono di una formazione corrispondente riconosciuta a livello cantonale, a dispensare la «pillola del giorno dopo» nell’ambito della loro attività. Esso provvede affinché la procedura di dispensazione sia unitaria e sicura e si svolga sotto la diretta vigilanza di un operatore sanitario.
Capitolo 4: Requisiti minimi per la prescrizione di un medicamento per uso umano
Art. 50
1La prescrizione di un medicamento per uso umano deve contenere almeno i seguenti dati:
a. cognome, nome e indirizzo dello studio della persona che rilascia la prescrizione nonché il suo numero di identificazione univoco (GLN16) iscritto nel registro delle professioni mediche;
b. la firma autografa o la firma elettronica qualificata della persona che rilascia la prescrizione;
c. il cognome, il nome, la data di nascita e l’indirizzo del paziente;
16 GLN è l’acronimo di Global Location Number