Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine

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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

es. gas, acqua e teleriscaldamento). Ciò permetterà di consultare e di gestire anche dati di

misurazione che non riguardano l'elettricità. I costi della gestione di tali dati non sono computabili come costi di rete del gestore di rete e devono pertanto esserne distinti in modo chiaro e

comprensibile.

Si dovrà anche disporre di un'interfaccia verso i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti

utilizzati dal gestore di rete che consenta a quest'ultimo di integrare, mediante un sistema di

misurazione intelligente, i sistemi di cui all'articolo 8c OAEl e di comunicare con loro. A titolo di

esempio, menzioniamo i sistemi di telecomando centralizzati che il sistema di misurazione intelligente permette di utilizzare alle condizioni di cui all'articolo 8c OAEl.

Le manipolazioni (ad es. attivazione o disattivazione) e altri effetti esterni, in particolare digitali (ad es. programmi dannosi) devono essere individuati, registrati e segnalati secondo l'articolo 8a capoverso 3 lettera e.

Art. 8b Esame della conformità

La sicurezza dei dati è un elemento essenziale di un sistema di misurazione intelligente. Il presente articolo prevede quindi l'utilizzo esclusivo dei sistemi di misurazione intelligenti che siano stati

sottoposti a un esame di conformità. Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, il gestore di rete e il produttore sono tenuti a elaborare un profilo di protezione per ridurre le minacce e i rischi individuati. Tale profilo deve comprendere la totalità degli elementi costitutivi di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a, nonché i loro requisiti tecnici di sicurezza e gli schemi per la loro attuazione e per la verifica della loro efficacia. I gestori di rete e i fabbricanti sono quindi invitati a elaborare le direttive e le guide di attuazione necessarie a questo fine. L'esame della conformità dovrà essere eseguito sulla base di tali direttive.

Attualmente l'esame della conformità è richiesto solo per i sistemi di misurazione intelligenti e non per i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, i cui sviluppi tecnici sono ancora in corso.

Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti

Secondo il principio sancito all'articolo 17b LAEl, i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti (ad es. i sistemi di telecomando centralizzati) possono essere utilizzati e impiegati solo con il consenso dei consumatori finali e dei produttori. Dal punto di vista concettuale, in questo contesto «utilizzo» e «impiego» hanno lo stesso significato. Occorre invece differenziare concetti quali «installazione»,

«equipaggiamento», «inserimento» o «avvitamento» di tali sistemi: è vero che il gestore di rete può installare senza consenso un sistema di controllo e di regolazione, tuttavia tale consenso è

sostanzialmente necessario per utilizzarlo. Anche quando un sistema di controllo e di regolazione intelligente è stato già installato presso un consumatore finale o un produttore, ma non è stato ancora utilizzato, il consenso di questi ultimi è necessario affinché il gestore di rete lo possa impiegare. In assenza del consenso, i costi per l'acquisizione e l'installazione del sistema di controllo e di

regolazione non sono computabili, a meno che il loro utilizzo sia finalizzato al mantenimento

dell’esercizio stabile della rete (cfr. cpv. 2). Se il consumatore finale o il produttore nega o ritira il suo consenso, non potrà esigere che il gestore di rete rimuova il sistema di controllo e di regolazione intelligente, ma solo che lo disattivi.

L'esercizio efficiente della rete è lo scopo dell'utilizzo stabilito per contratto dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore di rete. A seconda della potenza elettrica oggetto del contratto, gli effetti sull'efficienza possono dipendere dal fatto che non sia stato necessario rafforzare o ampliare la rete di distribuzione. L'idea di base è che, per il gestore di rete, deve essere più

conveniente ricorrere alla flessibilità piuttosto che ampliare la sua rete. Se il consumatore finale o il produttore dà al gestore di rete il consenso secondo il capoverso 1, le parti stabiliscono per contratto le condizioni alle quali è consentito l'accesso del gestore di rete. Si tratta di designare gli impianti e la potenza, di definire la disponibilità in termini di tempo e di determinare la rimunerazione per l'accesso che il gestore di rete versa al consumatore finale o al produttore per la sua flessibilità. Alle parti viene