Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine
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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
Per i piccoli consumatori finali e i consumatori di energia elettrica autoprodotta (consumo proprio), è tuttavia sensato impiegare questo aspetto come criterio di delimitazione, come previsto dal messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia 2050 in riferimento all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LAEl. Sulla base di queste riflessioni si può quindi presupporre che i consumatori finali con una potenza allacciata inferiore o uguale a 15 kVA hanno un'importanza e, pertanto, un profilo di acquisto comparabili. Fino a una potenza allacciata di 15 kVA è quindi consentito solo un gruppo di clienti. In questo contesto, non ha alcuna importanza se un tale consumatore finale consuma o meno energia elettrica autoprodotta, utilizza un accumulatore, è già dotato di un sistema di misurazione intelligente e se permette o meno l'installazione di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti.
Secondo il capoverso 2, a livelli di tensione inferiori a 1 kV la tariffa di utilizzazione della rete per i consumatori finali che vivono in immobili usati tutto l'anno deve consistere, per almeno il 70 per cento, in una tariffa di lavoro non decrescente. Il restante 30 per cento della tariffa di utilizzazione della rete era determinato mediante un profilo di carico standard o una tariffa di base. Finora, a livelli di tensione inferiori a 1 kV, presso i consumatori finali non era di regola installato nessun dispositivo per la
misurazione della potenza. Con l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8a, invece, tutti i consumatori finali saranno dotati di un tale dispositivo e sottostaranno quindi allo stesso principio. Tuttavia, il gestore di rete e il consumatore finale di cui è stata misurata la potenza allacciata possono concordare una tariffa di utilizzazione della rete che corrisponde per meno del 70 per cento a una tariffa di lavoro non decrescente. Il gestore di rete deve fare la stessa proposta a tutti i consumatori finali dello stesso gruppo di clienti che sono dotati di un dispositivo per la misurazione della potenza. L'accesso all'offerta non deve dipendere dal fatto che il consumatore finale abbia o meno un impianto di produzione. Il consumatore finale di cui è stata misurata la potenza allacciata decide quindi se intende o no accettare l'offerta dell'operatore di rete.
Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gruppi di bilancio
Art. 22 cpv. 3
Il rimando alla legge sull'energia viene adeguato.
Art. 23 cpv. 5 Gruppi di bilancio
Il capoverso 5 viene abrogato, dato che il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sarà sciolto nell'ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.
Art. 24 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili
Questo articolo viene abrogato (anche nella versione che è entrata in vigore il 1º gennaio 2017). Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sarà sciolto nell'ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.
Art. 24a Indennizzo alla società nazionale di rete
Il presente articolo, che è entrato in vigore il 1º gennaio 2017 nel quadro di una revisione parziale dell'OAEl, sarà abrogato nell'ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. Il nuovo sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete sarà disciplinato
interamente dalla LEne e dall'OEn.
Art. 24b Rifiuto di pagare l'indennizzo
Il presente articolo, che è entrato in vigore il 1º gennaio 2017 nel quadro di una revisione parziale dell'OAEl, sarà abrogato nell'ambito del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. Il nuovo sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete sarà disciplinato
interamente dalla LEne e dall'OEn.