Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine

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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

assumere interamente la parte dei costi del capitale non ancora ammortata. Se invece continuano a essere parzialmente utilizzati, dovrà assumerli solo proporzionalmente (cpv. 2).

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Conto annuo e conto dei costi, metrologia e informazione

Art. 7 cpv. 3 lett. fbis, h e m Conto annuo e conto dei costi

Il paragrafo 3 lettera fbiscrea la base giuridica affinché i costi d'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti delle risultanti misure finalizzate alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati siano stimati ed esposti distintamente. In particolare, anche i costi per la creazione e l'esercizio del portale Internet per i clienti di cui all'articolo 8a capoverso 2 lettera c numero 3 devono figurare separatamente. Senza questa separazione, i costi d'introduzione di tali sistemi si perderebbero tra i costi generali per la metrologia e l’informazione e si mescolerebbero ai costi di misurazione di altri sistemi. I costi per i dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti dei sistemi di misurazione intelligenti di cui all'articolo 8a continueranno ad essere registrati tra i costi della metrologia e

dell'informazione di cui alla lettera f.

Alla lettera h viene adeguato il rimando alla nuova legge sull'energia.

Secondo il capoverso 3 lettera m, i costi del capitale e i costi d'esercizio per le attività di controllo e di regolazione, nonché la rimunerazione secondo l'articolo 8c, devono ora figurare separatamente nel conto dei costi del gestore di rete. Viene così creata trasparenza sul tipo e sull'entità dei costi per le attività di controllo e di regolazione. Inoltre, il gestore di rete presenterà separatamente il totale delle rimunerazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale, versa ai consumatori finali e ai produttori.

Art. 8 cpv. 3, 3bise 5 Metrologia e processi informativi

Nel capoverso 3 viene adeguato il rimando alla nuova legge sull'energia e alla nuova relativa

ordinanza. Tale capoverso viene inoltre modificato dal punto di vista redazionale e completato con l'aggiunta del capoverso 3bis.

Il capoverso 5 viene abrogato poiché i sistemi di misurazione intelligenti dovranno essere introdotti presso tutti i consumatori finali e tutti i produttori, quindi anche presso i consumatori finali che

esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori che allacciano alla rete elettrica nuovi impianti di produzione (cfr. disposizione transitoria).

Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti

Il capoverso 1 prescrive che si possano installare solo sistemi di misurazione intelligenti che

soddisfino i requisiti previsti nei capoversi 2 e 3. Tali sistemi devono essere, per quanto possibile, introdotti su tutto il territorio nazionale. Le tappe dell'introduzione sono disciplinate nella disposizione transitoria.

Ai contatori di elettricità di un sistema di misurazione intelligente si applicano in linea di principio i requisiti specifici secondo l'ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE; RS 941.251). In aggiunta, l'articolo 8a capoverso 2 lettera a enumera altri requisiti che vanno oltre quelli dell'OSMisE. Si sta ancora verificando se, per concretizzare i requisiti all'articolo 8a OAEl, sia opportuno procedere a un completamento

dell'OSMisE. Il contatore di elettricità deve quindi misurare l'energia attiva e l'energia reattiva e, sulla base di tali misurazioni, determinare i profili di carico. Deve anche essere in grado di memorizzare i dati per almeno 30 giorni, anche nel caso di temporanee interruzioni del suo approvvigionamento elettrico. La registrazione garantisce che i valori originali rimangano disponibili nel caso in cui vadano smarriti nel sistema di trattamento dei dati o vengano inficiati da errori al momento del trattamento stesso. Il numero 3 chiede che i contatori di elettricità dispongano di interfacce, una delle quali deve essere utilizzata per il collegamento al sistema di trattamento dei dati e deve consentire la

comunicazione bidirezionale. Mediante un'altra interfaccia, il consumatore finale o il produttore deve