Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine
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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
l'onere dei fornitori nell'ambito del rispetto dei requisiti tecnici necessari previsti dal diritto pertinente. Sarà quindi possibile acquisire le apparecchiature tecniche su più larga scala, riducendo i costi per l'introduzione e corroborando la stima finora leggermente positiva del rapporto costi-benefici. Inoltre, le norme in materia di protezione dei dati, uniformi su scala federale, avranno effetti di stimolo alla concorrenza, consentendo di offrire ai consumatori finali prodotti e servizi migliori e innovativi, nella stessa forma e in tutti i comprensori. In presenza di differenziazioni cantonali o a livello ancora
inferiore delle condizioni quadro in materia di protezione dei dati, sarebbe anche necessaria una conseguente differenziazione dei prodotti, che potrebbe però costituire un ostacolo per il mercato,
anche in aree più piccole. Inoltre, data la sua dispendiosità, potrebbe non valere la pena procedere a tale operazione. Nel complesso, si prevede pertanto un aumento dell'efficienza del sistema di
approvvigionamento elettrico complessivo.
Le normative in materia di protezione dei dati nel caso di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione garantiscono una trasmissione di dati proporzionale e adeguata, e consentono di
coinvolgere più attivamente i consumatori finali e i produttori nell'approvvigionamento elettrico. I consumatori finali possono così utilizzare l'energia con maggiore consapevolezza e risparmiare
elettricità. Ne risultano guadagni in termini di efficienza che permettono di ridurre i costi e richiedono meno risorse. I sistemi di misurazione renderanno tecnicamente possibile un differimento del consumo a tempi in cui è più opportuno dal punto di vista economico, ad esempio quando il prezzo dell'energia è più basso o il carico della rete è più limitato. Saranno il settore dell'energia elettrica e gli altri
operatori di mercato a sfruttare questo potenziale tecnico, tra cui spiccano, in particolare, i prodotti per l'utilizzazione della rete innovativi, dotati ad esempio di segnali di prezzo dinamici. Le modifiche apportate all'articolo 18 OAEl consentono l'impiego di tale potenziale. Le disposizioni sui sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione pongono le basi per nuovi ambiti di attività nel settore dei servizi energetici. Ciò crea valore aggiunto per i singoli consumatori finali, ma anche per la società nel suo complesso (ad esempio per quanto concerne l'utilizzo e l'indennizzo della flessibilità da parte dei consumatori), aumentando la sicurezza di approvvigionamento.
5. Commento ai singoli articoli
Capitolo 2: Sicurezza di approvvigionamento
Art. 3a Allacciamento alla rete in caso di raggruppamenti ai fini del consumo proprio
In linea di principio, il gestore di rete è tenuto a garantire l'allacciamento alla rete anche ai
raggruppamenti ai fini del consumo proprio. Può negarglielo solo se a causa di questo allacciamento dovrebbe adottare misure sproporzionate (ad es. nel caso di raggruppamenti molto grandi). Poiché deve intervenire nel caso in cui all'interno di un raggruppamento venga meno l'approvvigionamento elettrico (art. 19 cpv. 4 OEn), il gestore di rete può negare l'allacciamento alla rete anche quando il proprietario fondiario non è in grado di fornire alcuna garanzia in merito al buon funzionamento
dell'esercizio all'interno del raggruppamento (cpv. 1).
Se, nell'ambito di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, gli impianti di allacciamento esistenti non vengono più utilizzati o vengono utilizzati solo parzialmente, si pone la questione di chi deve assumere i costi di questi allacciamenti non ancora ammortati (e socializzati). L'articolo 5 capoverso 5 LAEl consente al Consiglio federale di obbligare, in caso di cambiamento di allacciamenti, i
consumatori finali interessati a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale di tali impianti.
Finora il Consiglio federale ha lasciato ai gestori di rete il compito di emanare direttive a riguardo (art. 3 cpv. 2 OAEl). Tuttavia, poiché il raggruppamento ai fini del consumo proprio potrebbe essere spesso accompagnato da cambiamenti di allacciamenti, è opportuno che venga emanata una norma per questi casi. Per gli impianti di allacciamento che non sono più utilizzati, il consumatore finale dovrà