Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine
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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
riservata la possibilità di concordare elementi contrattuali supplementari per la tutela dei propri
interessi (ad es. durata del contratto, modalità di rescissione e di pagamento, ulteriori prestazioni e obblighi di diligenza). Tra questi elementi figurano, ad esempio, le condizioni e le modalità che devono essere rispettate affinché il consumatore finale o il produttore possano commercializzare a più riprese la loro flessibilità, nonché le modalità con le quali si deve arrivare al necessario accordo tra le parti. Si può immaginare che il consumatore finale o il produttore diano al gestore di rete il proprio consenso per determinate attività di controllo utili alla rete e, pertanto, per determinati utilizzi della flessibilità. È inoltre possibile che il consumatore finale o il produttore autorizzino al contempo ulteriori attività di controllo a terzi, ma per modalità di utilizzo particolari della flessibilità. Gli utilizzi utili alla rete hanno esigenze diverse da quelli inerenti al mercato. Lo sviluppo di servizi a valore aggiunto e di soluzioni basate sugli utilizzi, stabiliti per contratto, della flessibilità da parte dei gestori di rete è lasciato alle possibilità tecniche del mercato. Il consenso del consumatore finale e del produttore deve essere concesso volontariamente. La rimunerazione, opportuna e adeguata, si deve fondare su criteri
comprensibili. Inoltre, le modalità di rimunerazione non devono essere discriminatorie. Ad esempio, una rimunerazione è considerata adeguata se il suo importo dipende dalla durata della disponibilità: per questo motivo, un accesso di cinque ore sarà rimunerato diversamente rispetto a un accesso di un'ora.
Ricorrendo a sistemi di controllo e di regolazione, il gestore di rete è inoltre libero di proporre ai consumatori finali e ai produttori ulteriori prestazioni non finalizzate all'esercizio efficiente della rete, ma che perseguono altri interessi, quali ad esempio l'ottimizzazione del consumo proprio. I costi del capitale e i costi d'esercizio di tali prestazioni, che possono essere proposte anche da terzi, non sono computabili e devono pertanto essere distinti in modo chiaro e comprensibile dai costi di rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione (efficiente) della rete e tali prestazioni, come già sancito all'articolo 10 capoverso 1 LAEl.
La necessità di garantire l'esercizio stabile della rete, di cui al capoverso 2, costituisce l'eccezione al principio del consenso. Ai sensi delle direttive vigenti nel settore, tale garanzia implica che si
intervenga se lo stato di esercizio è a rischio o perturbato. A questo fine, il gestore di rete può servirsi, in qualsiasi momento e senza il consenso dei consumatori finali o dei produttori, dei sistemi di
controllo e di regolazione (ad es. dei sistemi di telecomando centralizzati già installati). Ciò accade nel caso in cui vi siano nodi di rete identificati come punti nevralgici. In casi eccezionali, l'accesso ha la priorità sulle attività di controllo e di regolazione stabilite per contratto, sia che il contratto sia stato concluso tra il gestore di rete e il consumatore finale o il produttore, sia che sia stato stipulato tra questi ultimi e terzi. Nel caso si verifichino tali casi eccezionali, il gestore di rete dovrà informarne i consumatori finali e i produttori, fornendo loro una documentazione che individui la causa, l'entità e le modalità di queste connessioni.
Il gestore di rete è anche tenuto a pubblicare su Internet le informazioni di cui al capoverso 3,
accrescendo la trasparenza sulle sue condizioni d'accesso. Le informazioni riguardano anche le modalità di rimunerazione, ad esempio sotto forma di tariffe agevolate o pagamenti diretti. La
pubblicazione di dati personali non è consentita. Basandosi su queste informazioni, il consumatore finale e il produttore potranno effettuare più facilmente comparazioni con fornitori esterni e decidere a quale fornitore affidare la loro flessibilità.
Il capoverso 4 garantisce ai terzi l'accesso non discriminatorio ai sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, sempre che questi ultimi siano finanziati dal gestore di rete mediante i costi di rete. Lo scopo è evitare svantaggi concorrenziali per i terzi. La condizione richiesta è che i sistemi di controllo e di regolazione installati dal gestore di rete siano in grado, sotto il profilo tecnico, di garantire il servizio di un terzo. Questo utilizzo da parte di terzi non deve tuttavia mettere a rischio la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio della rete. Il gestore di rete è tenuto a pubblicare i prezzi e le condizioni generali applicabili ai terzi. Se riceve un'indennità da un utente terzo, il gestore di rete deve
conteggiarla come utile nei costi d'esercizio computabili.