Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 17 pagine

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Revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Art. 25 Attribuzione dei punti d’immissione

Il presente articolo è abrogato dato che il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 cancellerà l'attribuzione al gruppo di bilancio nell'ambito del nuovo sistema di rimunerazione a

copertura dei costi per l'immissione in rete previsto dalla LEne e dall'OEn (commercializzazione diretta o immissione di energia al prezzo di mercato di riferimento) e che il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sarà sciolto.

Art. 26 cpv. 3 Energia di regolazione e di compensazione

Vengono effettuate modifiche redazionali che concernono solo il testo tedesco. Il rimando alla legge sull'energia viene adeguato.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 27 cpv. 4 e 5

Il nuovo articolo 8b, che prevede che i gestori di rete e i fabbricanti siano tenuti a elaborare una direttiva, viene aggiunto all'enumerazione al capoverso 4. Nel capoverso 5 viene adeguato il rimando alla legge sull'energia.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 29 Misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati

Secondo il diritto attualmente in vigore, i produttori con le condizioni di raccordo di cui all'articolo 28a LEne nella sua versione del 26 giugno 1998 sono esonerati dall'obbligo di installare un dispositivo per la misurazione della potenza. Tale disposizione viene abrogata. I produttori menzionati nella nuova ordinanza saranno dotati anch'essi di sistemi di misurazione intelligenti. Tali sistemi devono essere, per quanto possibile, introdotti su tutto il territorio nazionale. I relativi costi sono computabili.

Sezione 4a: Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.xxxx

Art. 31e Disposizione transitoria e modifica del XX.XX.XXXX

Il capoverso 1 fissa a sette anni il termine di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti di cui all'articolo 8a. In linea di principio, in questo periodo transitorio il gestore di rete determina il momento concreto in cui installare tali sistemi presso i consumatori finali e i produttori allacciati nel suo

comprensorio. Tuttavia, non appena un consumatore finale opta per il libero accesso alla rete o un produttore fa allacciare un nuovo impianto alla rete elettrica, il gestore di rete è tenuto a dotarlo di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a. Il capoverso 2 si applica se è già installato un dispositivo per la misurazione del profilo di carico.

Tra i dispositivi di misurazione di cui al capoverso 1 figurano sia i contatori meccanici o elettronici che i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano ancora i requisiti di cui all'articolo 8a. Nell'ottica di un esercizio efficiente della rete, il gestore di rete sostituirà in primo luogo i dispositivi di

misurazione che non funzionano più o sono alla fine della loro durata di vita e che sono ammortati. In questo modo sarà possibile ridurre al minimo le perdite di valore residuo. La durata di vita di un dispositivo di misurazione esistente non può tuttavia essere prolungata con la sostituzione di

componenti essenziali. Anche in caso di realizzazione di nuovi punti di misurazione (ad esempio nell'ambito di una nuova costruzione o di un risanamento), occorre procedere all'installazione di tali sistemi di misurazione intelligente. Sempre che sia tecnicamente possibile e che i requisiti all'articolo 8a siano soddisfatti, il gestore di rete è inoltre tenuto, ai fini dell'efficienza, a integrare un dispositivo per la misurazione del profilo di carico nel suo sistema di misurazione intelligente, ma non è però