Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 183 cpv. 1 lett. b–d e 2 lett. abis(nuovo)

Cpv. 1: «Rimorchi ad asse centrale» è sostituito con «rimorchi a timone rigido».

Cpv. 2: le norme europee più avanzate prevedono per gli assi motori dei rimorchi delle classi R e S un carico dell’asse fino a 11,5 t. Essendo questi assi finalizzati a migliorare l’aderenza degli pneumatici fuori strada e ricevendo l’energia motrice dal veicolo trattore (attraverso ad es. una presa di forza), le prescrizioni svizzere vigenti contenute nell’OETV e nell’ONC prevedono per gli autoveicoli un carico dell’asse motore fino a 11,5 t, ma non si applicano ai rimorchi, per i quali il carico massimo consentito è 10,0 t. Con rimorchi europei aventi assi motori, il carico dell’asse, e di conseguenza il peso utile, non può essere sfruttato appieno in Svizzera, donde la necessità di questa modifica.

I valori massimi dei carichi dell’asse sono formulati anche come norma della circolazione. Cfr. al riguardo i commenti all’articolo 67 capoverso 2 P-ONC al punto 2.2 (Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale).

Art. 184 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: la modifica proposta è finalizzata all’armonizzazione con le norme europee più avanzate e all’introduzione del rimorchio a timone rigido (cfr. commenti all’articolo 20). Poiché questa categoria comprende tutti i rimorchi con timone verticale non orientabile, la definizione deve figurare nel primo capoverso. Il considerevole carico d’appoggio costituisce infatti una caratteristica costruttiva di questo tipo di rimorchi.

Cpv. 2: in Svizzera e nell’UE i rimorchi ad asse centrale non devono generare carichi d’appoggio superiori a 1 t ovvero al dieci per cento del peso garantito, altrimenti non sarebbero rimorchi ad asse centrale bensì a timone rigido. La prescrizione in materia di costruzione già esistente è dunque trasferita nel capoverso 2.

Art. 189 cpv. 4 e 6

Cpv. 4: nella versione italiana «dispositivo d’agganciamento di sicurezza» è sostituito con «agganciamento di sicurezza».

Cpv. 6: per rimorchi diversi da quelli della categoria O dell’UE si fa riferimento alle disposizioni concernenti i rimorchi di lavoro, ora semplificate, per cui viene meno la necessità di singoli rimandi. Cfr. in proposito i commenti all’articolo 201. La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 195 cpv. 1 (abrogato), 1bis, 1ter(nuovo) e 2

Cpv. 1: in seguito alla revisione parziale del 16 novembre 2016, in vigore dal 15 gennaio 2017 (RU 2016 5133), l’articolo 124 non contiene più requisiti tecnici concernenti i dispositivi di agganciamento di semirimorchi. In assenza di questo rimando, si applicano i requisiti generali di cui all’articolo 91.

Cpv. 1bis: i ganci di traino di rimorchi che trainano altri rimorchi devono soddisfare dal punto di vista funzionale e tecnico gli stessi requisiti dei veicoli trattore. Senza un rimando esplicito si applicano i requisiti generali di cui all’articolo 91, ma solo per i dispositivi posti sul davanti del rimorchio. La capacità di ruotare attualmente prescritta si desume dall’articolo 91 secondo cui tali dispositivi devono corrispondere allo «stato attuale della tecnica» così come descritto in particolare nel regolamento delegato (UE) 2015/20839.

Cpv. 1ter: l’esclusione di ralle e perni di aggancio è una modifica conseguente al recepimento completo nell’OETV delle categorie di rimorchi UE. La caratteristica costruttiva derivante dalla definizione legale europea, essendo una prescrizione concernente la costruzione, viene recepita nei requisiti tecnici.

Cpv. 2: è integrato il termine «rimorchio a timone rigido». Viene inoltre stralciata l’espressione «ad eccezione degli assi rimorchiati per il trasporto di carichi lunghi», essendo i rimorchi per il trasporto di carichi lunghi ad asse centrale o a timone rigido.

39 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 21.