Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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Art. 201 Freni

Cpv. 1: l’Unione europea ha emanato prescrizioni più avanzate in materia di impianti di frenatura per rimorchi di lavoro e di trasporto agricoli e forestali (categorie S e R). Eccetto che per l’uso agricolo, le prescrizioni UE esistenti riguardano tuttavia unicamente i rimorchi di trasporto (categoria O). Per i rimorchi di lavoro non esistono invece norme europee armonizzate. Lo standard di sicurezza delle prescrizioni europee concernenti i rimorchi di lavoro agricoli e forestali è comunque più alto rispetto a quello svizzero. Poiché le prescrizioni UE disciplinano, insieme ai rimorchi della classe S (cfr. commenti all’art. 21), anche i rimorchi di lavoro tenendo specificamente conto delle loro particolarità, possono essere applicate anche ai rimorchi di lavoro impiegati al di fuori dell’ambito agricolo. L’armonizzazione con le norme europee consente di semplificare le prescrizioni dell’OETV.

I freni ad aria compressa dei veicoli agricoli e forestali europei (regolamento (UE) n. 167/201340 e regolamento delegato (UE) 2015/6841) sono compatibili con i raccordi dei freni di veicoli trattori con comando dei freni UE secondo lo standard per autocarri (regolamento UNECE n. 1342), per cui i rimorchi possono senz’altro essere trainati da autocarri. La modifica proposta dà la possibilità di montare su rimorchi di lavoro anche impianti di frenatura idraulici a doppia condotta, consentendo così ai trattori UE veloci – che possono essere equipaggiati a scelta con raccordi per impianti a doppia condotta idraulici e/o pneumatici – di essere immatricolati senza adeguamenti per il traino di rimorchi di lavoro non agricoli.

Cpv. 2: dato che, in base all’esaustivo rimando nel capoverso 1 riguardo ai requisiti concernenti i freni, anche la procedura di controllo deve fondarsi sulle prescrizioni internazionali, è possibile controllare solo l’efficacia dei freni secondo le prescrizioni svizzere (ad es. in occasione del controllo periodico del veicolo).

Cpv. 3: il regolamento delegato (UE) 2015/68 (cfr. cpv. 1) contempla prescrizioni concernenti i freni per rimorchi a timone rigido, ad asse centrale e normali con sterzo a ralla. Poiché i rimorchi di lavoro possono essere anche semirimorchi, nel capoverso 3 si deve stabilire quali sono i requisiti applicabili.

Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 202 (abrogato)

Il rimando alle prescrizioni europee rende caduche le prescrizioni svizzere concernenti i freni (cfr. commenti all’art. 201). Il freno di rimorchio pneumatico secondo il sistema svizzero – a caduta di pressione nella condotta di comando – è tecnicamente superato e trova ormai scarso impiego. Lo stesso vale per la versione a una sola condotta (fino a 5,00 t). Per ridurre il numero di sistemi diversi e migliorare l’interscambiabilità di veicoli trattori e rimorchi, questo sistema di frenatura non verrà quindi più utilizzato sui veicoli nuovi. La modifica proposta entrerà in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 203 cpv. 1 e 2 (abrogato): Agganciamento di sicurezza

Il rimando alle prescrizioni europee rende caduche le prescrizioni svizzere concernenti i freni (cfr. commenti all’art. 201). Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

Art. 205 cpv. 3 e 4 nonché 4bis(abrogato)

Cpv. 3: i requisiti concernenti i freni di servizio di rimorchi trainati da carri a motore e carri di lavoro sono già oggi ampiamente corrispondenti a quelli concernenti i rimorchi agricoli con velocità massima fino a 30 km/h. Le prescrizioni europee esigono, anche per velocità fino a 30 km/h, impianti di frenatura collegati al veicolo trattore da due condotte e un’efficacia del freno di servizio adeguata al peso effettivo attraverso un regolatore di frenatura manuale o automatico in funzione del carico. In questo modo s’intende tener conto dei crescenti pesi dei carichi trasportati e delle forti differenze tra peso a vuoto e peso totale che ne conseguono. Armonizzando le prescrizioni svizzere con quelle europee più avanzate, si semplificano le disposizioni dell’OETV e si eliminano ostacoli commerciali di natura tecnica.

40 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1.

41 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 127 cpv. 4.

42 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 127 cpv. 4.