Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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Cpv. 4: il limite di peso dei rimorchi di lavoro non provvisti di freno di servizio è innalzato da 3,0 t a 3,5 t, mentre è ridotto da 3,0 t a 1,5 t per i rimorchi di trasporto. Per i rimorchi provvisti di freno a inerzia il peso garantito, che oggi è di 6,0 t, potrà in futuro arrivare fino a 8,0 t. Questi valori sono riferiti al rispettivo peso trasmesso dagli assi senza carico d’appoggio.
Cpv. 4bis: il riferimento alle norme europee di cui al capoverso 3 copre anche i requisiti del freno di stazionamento. Il rimando all’articolo 203 può dunque essere soppresso.
Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).
Art. 207 cpv. 1 e 6
Il titolo prima dell’articolo 207 è adeguato al cambiamento di designazione dei veicoli che sono diventati ora «agricoli e forestali».
Cpv. 1: la disposizione vigente definisce i rimorchi agricoli con un rimando all’articolo 86 ONC. Distingue inoltre fra i rimorchi con una velocità massima di 30 km/h e quelli aventi velocità massima superiore a 30 km/h e fino a 40 km/h, precisando che questi ultimi sono soggetti all’obbligo d’immatricolazione.
La definizione dei veicoli agricoli è integrata in un’unica disposizione nell’articolo 9 e diventa quindi superflua in questa sede (cfr. commenti all’art. 9). Può inoltre essere eliminato il passaggio secondo cui i loro rimorchi possono circolare a 40 km/h solo quando soddisfano le prescrizioni per farlo, poiché la sistematica generale dell’OETV prevede requisiti diversi in funzione della velocità massima per costruzione. L’obbligo di immatricolazione è del resto disciplinato nell’articolo 72 capoverso 1 lettera c numero 1 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC), per cui non serve menzionarlo.
Cpv. 6: la direttiva quadro abrogata va sostituita con il regolamento quadro in vigore dal 1° gennaio 2016.
Art. 208 cpv. 1 e 1bis
Cpv. 1: gli agganciamenti di sicurezza sono meccanismi che si azionano in caso di distacco involontario dei dispositivi di agganciamento, consentendo di guidare il rimorchio o di azionarne il freno di servizio. Per quanto concerne i freni e gli agganciamenti di sicurezza, in futuro si applicheranno i requisiti tecnici UE a tutti i rimorchi agricoli e forestali aventi una velocità massima consentita di 40 km/h. La modifica del capoverso 1bisconsente di disgiungere le prescrizioni svizzere, armonizzandole con le norme europee più avanzate. A questo si aggiungono adeguamenti conseguenti all’abrogazione dell’articolo 203 e alle modifiche dell’articolo 205.
Cpv. 1bis: in materia di requisiti concernenti i freni si fa direttamente riferimento al regolamento UE in vigore dal 1° gennaio 2016.
Effetti sui rimorchi con velocità fino a 30 km/h (cpv. 1):
Il limite di peso di rimorchi di lavoro non provvisti di freno di servizio è innalzato da 3,0 t a 3,5 t, mentre è ridotto da 3,0 t a 1,5 t per i rimorchi di trasporto. Per i rimorchi provvisti di freno a inerzia il peso garantito, che oggi è di 6,0 t, potrà in futuro arrivare fino a 8,0 t. I valori sono riferiti al rispettivo peso trasmesso dagli assi senza carico d’appoggio.
Effetti sui rimorchi con velocità compresa tra 30 km/h e 40 km/h (cpv. 1bis):
Il limite di peso di rimorchi senza freno di servizio resterebbe invariato a 0,75 t. Per i rimorchi con freno a inerzia il peso garantito è finora al massimo di 3,5 t, ma se tutte le ruote del rimorchio sono frenate potrebbe in futuro ammontare fino a 8,0 t. I valori sono riferiti al rispettivo peso trasmesso dagli assi senza carico d’appoggio.
Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).
Art. 209 rubrica e cpv. 4 (abrogato):
I requisiti concernenti i dispositivi di agganciamento dei rimorchi si fondano, anche per i rimorchi agricoli, sulle disposizioni generali dell’articolo 91, che esige già il rispetto delle norme internazionali