Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
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armonizzate. Poiché il requisito di cui all’articolo 209 capoverso 4 (anello del timone non girevole) è contemplato anche nel regolamento delegato (UE) 2015/20843, il capoverso può essere abrogato.
La rubrica è adeguata al contenuto che è ancora disciplinato dall’articolo 209.
Art. 219 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b nonché 3, frase introduttiva
Cpv. 2: nella versione italiana, la frase «a meno che sia» è corretta con «a meno che non sia» e alla lettera b «dispositivi di agganciamento dei rimorchi e dei semirimorchi» è sostituito con «ganci di traino e ralle».
Cpv. 3: nella versione italiana, nella frase introduttiva «collaudi» è sostituito da «collaudi in officina».
Art. 222f cpv. 6
L’espressione «classe N1» usata nella versione francese non è corretta: occorre utilizzare «catégorie N1».
Art. 222p (nuovo) Disposizioni transitorie
Cpv. 1: disposizione transitoria relativa ai rimorchi di circhi e baracconisti, cfr. commenti all’articolo 22 capoverso 2 lettera c.
Cpv. 2: disposizione transitoria relativa agli specchi retrovisori laterali su attrezzi accessori che ne sono già equipaggiati, cfr. commenti all’articolo 112 capoverso 5.
Cpv. 3: l’introduzione del «tachigrafo intelligente» simultaneamente all’UE (cfr. art. 100) richiede diverse disposizioni transitorie riguardo all’obbligo di equipaggiamento con questo apparecchio. Le prescrizioni modificate entreranno in vigore con effetto immediato, così da permettere che il «tachigrafo intelligente» possa già essere installato facoltativamente prima del 15 giugno 2019, quando le nuove prescrizioni in materia di equipaggiamento diventeranno vincolanti [cfr. anche rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE) n. 165/201444 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)»].
Cpv. 4: a partire dal 15 giugno 2034 l’obbligo di equipaggiamento con tachigrafo secondo il capoverso 3 si applicherà anche ai vecchi veicoli ancora in circolazione utilizzati all’estero [cfr. anche rapporto esplicativo «Ordinanza per gli autisti (OLR 1) e altre ordinanze in attuazione del regolamento (UE)
n. 165/2014 (introduzione del «tachigrafo intelligente»)»].
Cpv. 5: disposizione transitoria relativa alla protezione antincendio negli autobus secondo il regolamento UNECE n. 10745; cfr. commenti all’articolo 123 capoverso 5.
All. 2
L’allegato 2, riportando lo stato delle prescrizioni internazionali vincolanti in Svizzera in materia di tecnica dei veicoli, è determinante per le disposizioni dell’OETV che rimandano direttamente alle norme UE, ma anche per l’OETV 146 e l’OETV 247, le quali disciplinano in conformità con l’MRA i requisiti tecnici dei veicoli, perfettamente coincidenti con le norme UE (l’OETV 348 solo unilateralmente, non rilevante ai fini dell’MRA). Il riconoscimento reciproco delle omologazioni di automobili, autocarri, autobus, trattori e loro rimorchi presuppone pertanto il regolare adeguamento delle prescrizioni legali svizzere in materia al diritto UE vigente (all. 1 cap. 12 sez. V n. 3 e cap. 13 sez. V n. 2 MRA).
All. 3 Esigenze per i sistemi a telecamera e monitor di supporto alla visione laterale
Cfr. commenti all’articolo 112.
43Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 21.
44Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.1. in merito all’art. 100 cpv. 1 lett. a e b, 1bis–1quater(nuovo) e 2.
45Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 123 cpv. 5.