Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
All. 5
N. 111, 112, 121, 211a, 211a.1, 211b, 211b.1, 213 e 216 nonché ordinanza del DATEC sulla
manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
L’aggiornamento dei riferimenti ai nuovi requisiti concernenti i gas di scarico delle macchine mobili non stradali secondo il regolamento (UE) 2016/1628 (NRMM) ha reso necessari diversi adeguamenti. La direttiva 97/68/CE49 è stata abrogata il 1° gennaio 2017, ma per l’immatricolazione di veicoli resta applicabile fino al 1° gennaio 2019, per cui è ancora necessario menzionarla. L’adeguamento dei rimandi riguarda i numeri 111, 112, 121, 211a e 211b.
Per alcuni tipi di veicoli con motore diesel (ad es. autoveicoli di lavoro, trattori) le prescrizioni internazionali non esigono più la misurazione dei fumi: questo comporta la conseguente modifica dell’ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo50. Cfr. al riguardo i commenti al capitolo 2.2 (Modifica dell’ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo).
I numeri 211a.1 e 211b.1 sono adeguati al nuovo campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/162851 (NRMM).
N. 212a (nuovo): finora alle motoslitte non si applicavano prescrizioni in materia di gas di scarico; ora invece vi saranno soggette in conseguenza dell’estensione del campo d’applicazione del regolamento (UE) 2016/1628.
In seguito all’estensione del campo d’applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 a motori con potenze inferiore a 19 kW, queste prescrizioni possono essere applicate anche ai monoassi e ai carri a mano motorizzati. In base a chiarimenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), questi veicoli sottostanno, secondo le disposizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), anche ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1628, se utilizzati al di fuori di superfici di transito pubblico.
Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).
N. 213 (nuovo): tutti i veicoli a motore con peso totale fino a 7,50 t e velocità massima fino a 45 km/h potranno essere immatricolati anche con motori di fase V secondo il regolamento (UE) 2016/1628. Lo stesso vale anche qualora fossero soggetti ad altre prescrizioni in materia di gas di scarico come veicoli delle classi M, N o L. Ciò riguarda tra l’altro anche i quad e i veicoli side-by-side disciplinati nel regolamento (UE) 2016/1628, che sono costruiti primariamente per circolare fuori strada e solo secondariamente su strada e che in Svizzera non possono, salvo eccezioni, essere utilizzati senza immatricolazione. Seppure in base alle caratteristiche tecniche rientrino di norma fra i veicoli della classe L e debbano di conseguenza adempiere alle pertinenti prescrizioni in materia di gas di scarico, talvolta sono omologati nell’UE anche come trattori. Affinché questi veicoli costruiti esclusivamente per essere impiegati fuori strada, fabbricati ad esempio negli Stati Uniti, possano essere comunque immatricolati se soddisfano la fase V, può costituire un vantaggio la possibilità di immatricolarli e utilizzarli ad almeno 45 km/h e in virtù delle pertinenti agevolazioni dell’OETV.
N. 216: l’elenco delle disposizioni che si applicano anche ai veicoli esonerati dall’obbligo di omologazione è esteso a quello del nuovo numero 213.
All. 6 n. 111.2, 111.31, 221, 37 pt. 9 e 10 nonché 42 parte introduttiva
N. 111.2: il rimando alla normativa UE è stato aggiornato.
N. 111.31: dal momento che l’espressione «propulsion électrique» presente nella versione francese non corrisponde a quella utilizzata nelle versioni tedesca e italiana, la si deve modificare in «propulsion purement électrique».
49Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.3.
50 RS 741.437
51 Cfr. nota a piè di pagina al punto 1.2.3.