Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

N. 221: le indicazioni relative al contagiri sono adeguate alle norme europee più avanzate (contagiri della classe 2.0 invece che, come finora, della classe 2.5).

N. 37 pt. 9 e 10: i valori limite previsti per i trattori sono armonizzati con le norme europee più avanzate.

N. 42 parte introduttiva: il rimando alla normativa UE è stato aggiornato.

Le modifiche proposte entreranno in vigore in maniera scaglionata (cfr. n. III del progetto d’ordinanza).

All. 7

L’aggiornamento dei riferimenti ai nuovi requisiti europei concernenti i freni dei veicoli agricoli e forestali secondo il regolamento (UE) 2015/6852 ha reso necessari singoli adeguamenti, nello specifico ai numeri 16 e 18. La maggior parte delle modifiche proposte entrerà in vigore in maniera scaglionata (cfr.

n. III del progetto d’ordinanza).

N. 11:

Secondo il regolamento delegato (UE) 2015/68 il requisito sull’efficacia si riferisce alla distanza di frenata e/o alla decelerazione totale media. L’unica prescrizione internazionale concernente i freni che si riferiva alla decelerazione media è la direttiva 76/432/CEE53 sui trattori, abrogata dal 1° gennaio 2016.

L’introduzione delle formule numeriche punta a migliorare la comprensibilità delle tabelle dell’allegato 7, di cui se ne semplifica l’impostazione.

N. 12:

Le prescrizioni oggi vigenti in materia di controllo non prevedono alcun parametro per i freni incapsulati. La definizione e il valore riportati corrispondono al regolamento delegato (UE) 2015/68 allegato II punto 2.2.1.1.2.

N. 13:

L’attuale formulazione, che non fa distinzione di veicoli, non può più adattarsi a tutte le classi, tanto più che i valori attuali non corrispondono esattamente a nessuna di quelle interessate. La procedura e i valori corrispondono alle seguenti norme internazionali armonizzate:

- regolamento UNECE n. 1354 allegato 4 punto 1.5.1.1.

- regolamento UNECE n. 13-H55 allegato 3 punto 1.5.1.1.

- regolamento delegato (UE) 2015/68 allegato II punto 2.3.1.1.

- regolamento delegato (UE) n. 3/201456 allegato III e regolamento UNECE n. 7857 allegato 3 punto 7.3.

N. 14:

I trattori UE con peso totale di oltre 12 t e velocità massima per costruzione di oltre 40 km/h devono essere provvisti di un rallentatore. Lo stesso vale per i trattori industriali secondo l’OETV con peso totale di oltre 3,5 t e velocità massima di oltre 45 km/h.

Possono trainare rimorchi della classe O4 e devono sottostare al controllo tipo IIA non solo gli autocarri finora menzionati, ma anche i trattori a sella. L’espressione «veicoli della classe N3» copre entrambe le tipologie.

52 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 127 cpv. 4.

53 Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1 (abrogata).

54 Cfr. nota a piè di pagina al punto 2.1. in merito all’art. 127 cpv. 4.

55 Regolamento UNECE n. 13-H, dell’11 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dal complemento 16, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.12H Rev.3 Emend.1).

56 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1824, GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1.

57 Regolamento UNECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 2, in vigore dall’8 ottobre 2015 (Add.77 Rev.1 Emend.2).