Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

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N. 151 e 153:

Il regolamento UNECE n. 13 e il regolamento delegato (UE) 2015/68 prevedono diverse procedure per misurare il tempo che intercorre tra il momento in cui si preme il pedale del freno e il momento in cui si raggiunge la piena efficacia di frenatura. I metodi di misurazione previsti sono la prova su banco, la prova senza rotazione delle ruote ed effetti dinamici (inerzia delle ganasce) e la prova su strada. La proposta di modifica copre i requisiti del regolamento UNECE n. 13 allegato 4 numeri da 4.1.1. a 4.1.3. e il regolamento delegato (UE) 2015/68 allegato II numeri da 3.3.1.1. a 3.3.1.4. Non estendendo il numero 151, che nella versione vigente non prevede il metodo di misurazione senza rotazione delle ruote, si crea una contraddizione con il numero 153.

N. 16:

I requisiti in materia di controllo sono integrati da quelli concernenti i trattori agricoli.

N. 17:

Per «controllo dinamico» di rimorchi con freno a inerzia s’intende la «prova pratica su strada per verificare il comportamento generale del veicolo durante la frenatura» richiesta dall’allegato 12 punto 9.5.3. del regolamento UNECE n. 13 e dall’allegato VIII punto 10.5.3. del regolamento delegato (UE) 2015/68 per i veicoli agricoli e forestali. Il significato del termine è spiegato in modo più chiaro.

N. 18:

I requisiti in materia di controllo sono integrati da quelli concernenti i trattori agricoli.

N. 21 rubrica, 211, 212, 213.1 lett. b e c nonché 214:

La procedura di controllo relativa alle classi M e N viene estesa alle classi T e C. Le nuove prescrizioni europee concernenti i trattori richiedono, oltre al freno di servizio, un freno ausiliario, un freno di stazionamento e un’efficacia residua di frenatura in caso di parziale rottura del freno di servizio. Le procedure di controllo sono analoghe a quelle previste per le automobili secondo il regolamento UNECE

n. 13-H e i veicoli utilitari secondo il regolamento UNECE n. 13, il che permette di accorpare le prescrizioni sui trattori e quelle su automobili e autocarri.

N. 22 rubrica e 221:

La procedura di controllo relativa ai veicoli della classe O viene estesa alle classi R e S. Le nuove prescrizioni europee concernenti i rimorchi agricoli e forestali contemplano la stessa procedura di controllo prevista nel regolamento UNECE n. 13 per i rimorchi trainati da automobili e autocarri. Anche l’efficacia richiesta ai rimorchi con velocità massima superiore a 30 km/h dal regolamento delegato (UE) 2015/68 è uguale a quella del regolamento UNECE, il che permette di accorpare le prescrizioni in materia di controllo concernenti i rimorchi trainati da automobili.

N. 24 (abrogato):

Le prescrizioni in materia di controllo concernenti i trattori agricoli sono trasferite in quelle riguardanti la procedura dei veicoli delle classi M e N, per cui il numero 24 viene abrogato (cfr. commenti al n. 21).

N. 311.4:

Come per i veicoli che devono rispettare prescrizioni internazionali (n. 1), le procedure di controllo supplementari per la misurazione del tempo di incremento devono potersi applicare anche ai veicoli che rientrano nel numero 3 (cfr. commenti al n. 15).

N. 312.1 e 312.2:

Le prescrizioni concernenti l’efficacia sono adeguate alle norme internazionali armonizzate. Sia il regolamento UNECE n. 13 per la classe N sia il regolamento (UE) 2015/68 per le categorie T e C (oltre 30 km/h) richiedono i nuovi valori di decelerazione innalzati. Anche gli autoveicoli di lavoro ai quali non sono direttamente applicabili le prescrizioni UE nonché i trattori industriali non costruiti secondo le norme internazionali devono perciò disporre di freni aventi pari efficacia di quelli di autocarri e trattori a sella.

N. 313.1 e 313.2:

Le prescrizioni concernenti l’efficacia sono adeguate a quelle del diritto internazionale armonizzato. Gli stessi valori di decelerazione sono richiesti anche dal regolamento (UE) 2015/68 per i veicoli delle categorie T e C con velocità massima fino a 30 km/h.

N. 314.11, 314.12, 314.2 e 314.5: