Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 41 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Le prescrizioni in materia di efficacia concernenti i rimorchi di lavoro, i rimorchi con velocità massima fino a 30 km/h e i rimorchi agricoli sono adeguate a quelle del diritto internazionale armonizzato. Richiedono i nuovi valori di decelerazione innalzati anche il regolamento (UE) 2015/68 (categorie R e S) e il regolamento UNECE n. 13 (classe O). La classificazione dei rimorchi di trasporto come rimorchi di lavoro (cfr. commenti all’art. 22 cpv. 2 lett. a e c) non comporta alcuna riduzione dei requisiti concernenti l’efficacia dei freni.

N. 315:

La rubrica è adeguata: i valori di decelerazione indicati si applicheranno in futuro, oltre che ai velocipedi, soltanto ai ciclomotori con velocità massima fino a 30 km/h (cfr. commenti al n. 316).

N. 316:

Secondo le proposte di modifica degli articoli 178 capoverso 5 e 179 capoverso 6 la procedura di controllo dei freni di ciclomotori con pedalata assistita oltre 30 km/h si fonderà in futuro sull’allegato 7 numero 3. Nel numero 316 vengono dunque fissati valori di decelerazione minimi commisurati a questi veicoli più veloci (cfr. commenti alla modifica dell’art. 178 cpv. 5).

N. 32:

Come il regolamento UNECE n. 13, anche il regolamento (UE) 2015/68 richiede la verifica di due criteri durante il controllo dei freni a caldo (all. II n. 2.3.3.3.): riduzione dell’efficacia rispetto al requisito minimo e rispetto all’efficacia raggiunta a freddo. I freni che raggiungono un’elevata prestazione nel breve periodo, ma che in caso di attività continuata tendono a perdere velocemente forza, sono da evitare tanto quanto i freni con un’efficacia generalmente ridotta. Grazie alla modifica proposta il controllo dell’efficacia a caldo secondo le prescrizioni svizzere risulta perfettamente compatibile con le norme internazionali armonizzate.

N. 411, 411.1, 412 e 412.1; n. 421, 422.3, 422.4, 423.1 e 424.2:

I veicoli con freni ad aria compressa, il cui impianto rispetta le prescrizioni internazionali, ma che non dispongono né di un’omologazione parziale internazionale né di una valutazione o certificazione di conformità rilasciata da un organo di controllo svizzero, possono essere controllati dalle autorità d’immatricolazione secondo uno schema predefinito. Questa possibilità è rilevante soprattutto per i costruttori svizzeri di rimorchi che producono un numero limitato di esemplari o di veicoli speciali all’anno. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa incorporati d’ora in avanti sarà ammesso fondarsi non solo sul regolamento UNECE n. 13, ma anche sul regolamento delegato (UE) 2015/68.

N. 51:

Nella versione italiana «controllo funzionale» è sostituito, per motivi di uniformità, con «controllo di funzionamento».

All. 8 n. 25

I deflettori paravento applicati sui finestrini laterali (cfr. commenti all’art. 71a cpv. 6) sono fatti in una plastica trasparente spessa pochi millimetri. Data la scarsa resistenza del materiale, gli angoli non possono essere arrotondati con un raggio di 2,5 mm come richiesto finora. Un bordo arrotondato più spesso non sarebbe d’altra parte compatibile con l’obbligo di garantire una visione non deformata.

Gli angoli vivi che in caso di collisione possono comportare un ulteriore rischio di ferite sono vietati in linea di principio dall’articolo 67 capoverso 1, disposizione che è sufficiente anche per i deflettori paravento. Dal momento che gli angoli rivolti all’indietro non rappresentano un ulteriore rischio di ferite quando i raggi dei bordi sono inferiori a 2,5 mm, l’allegato 8 numero 25 è abrogato.

All. 10

N. 22:

Nel testo francese è stralciato l’ultimo periodo del numero 22, poiché, oltre a essere privo di senso, non figura nelle versioni tedesca e italiana.

N. 321 e 325:

I rimandi all’articolo 12 capoverso 2, riorganizzato, sono stati aggiornati. Al numero 325 si precisa inoltre che i veicoli in questione sono veicoli fuoristrada delle classi M e N.