Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

L’obiettivo delle misure di informazione è consentire una partecipazione adeguata delle persone coinvolte in un progetto. Di conseguenza queste persone devono ricevere tempestivamente le

necessarie informazioni per potersi crearsi un’opinione e partecipare in modo adeguato e il più

possibile costruttivo. L’ordinanza sancisce pertanto il principio secondo cui sono computabili i costi di quelle misure di informazione necessarie per creare un’opinione ed eventualmente partecipare alla procedura. La citazione dei contenuti delle misure di informazione nel capoverso 1 non è esaustiva e si basa sull’articolo 16 capoverso 3 LIE in cui è implicito che nella procedura di approvazione dei piani bisogna verificare se il progetto rispetta le disposizioni del diritto in materia di elettricità, di

pianificazione del territorio, di protezione dell’ambiente, nonché della natura e del paesaggio. Di conseguenza il capoverso 1 prevede in particolare la computabilità dei costi della messa a

disposizione di informazioni circa le previste ripercussioni del progetto su ambiente, territorio e

persone interessate dal progetto. Qui sono comprese anche le informazioni su eventuali misure a compensazione di queste ripercussioni (misure sostitutive ecc.). Poiché le esperienze dimostrano che spesso la necessità di un progetto è controversa, devono essere messe a disposizione informazioni anche su questo aspetto; tali misure possono infatti contribuire notevolmente all’accettazione di un progetto. Infine, per garantire una partecipazione tempestiva e quindi adeguata, sono necessarie informazioni sullo svolgimento temporale del progetto. Tutte le misure di informazione devono avere un nesso diretto con un progetto concreto. I gestori di rete sono liberi di scegliere se mettere a

disposizione informazioni in forma orale (durante un evento) o scritta; l’importante è che siano

comprensibili per gli interessati.

Secondo l’articolo 9e capoverso 2 LAEl, le prestazioni di notevole entità erogate da un Cantone nel quadro della propria attività di informazione dell’opinione pubblica sono compensate attraverso

accordi di prestazioni. In esecuzione dell’articolo 3a capoverso 2 LIE, il nuovo articolo 13

dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore

dell’energia (RS 730.05) prevede pertanto che l’UFE riscuota presso i gestori di impianti a corrente forte e a corrente debole emolumenti adeguati a coprire gli indennizzi che conformemente agli accordi di prestazioni versa ai Cantoni per la loro attività di informazione dell’opinione pubblica. Infine l’articolo 15 capoverso 3bislettera b LAEl incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli della

computabilità di questi emolumenti. Il capoverso 2 sancisce la totale computabilità di questi

emolumenti riscossi dai gestori di rete.

Art. 31i

I quadri di comando nel passaggio a centrali nucleari, che secondo le precedenti norme in materia di approvvigionamento elettrico sono già stati trasferiti a Swissgrid, ma che ai sensi del nuovo articolo 2 capoverso 2 lettera d OAEl non appartengono alla rete di trasporto, in base alla regola nel capoverso 1 della disposizione transitoria devono essere trasferiti da Swissgrid al proprietario della rispettiva centrale nucleare entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Per questo

trasferimento viene versato un indennizzo totale. Pertanto Swissgrid deve rivendere gli impianti che le erano stati trasferiti in osservanza delle disposizioni in materia di approvvigionamento elettrico di cui alle norme dell’articolo 33 LAEl. Risulta quindi opportuno, per quanto possibile, applicare per analogia anche per questo trasferimento le norme dell’articolo 33 LAEl. Come già per il passaggio di proprietà della rete di trasporto a Swissgrid, anche nel caso di questi trasferimenti viene messo in primo piano l’accordo contrattuale. Gli interessati devono stabilire insieme in un contratto i dettagli e le

delimitazioni per ogni centrale, tenendo conto delle eventuali esigenze di Swissgrid. A seconda della situazione di partenza, insieme alla delimitazione viene effettuato anche il trasferimento a Swissgrid (ancora in sospeso) degli impianti della rete di trasporto, in adempimento dell’articolo 33 LAEl.

Solamente nel caso in cui non si giunga a un accordo contrattuale per il trasferimento dei quadri di comando, la ElCom emana una corrispondente decisione (cfr. art. 33 cpv. 5 LAEl), consultando prima,