Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

prestazioni. L’UFE e il Cantone stabiliscono le attività d’informazione del Cantone nonché l’ammontare delle quote da attribuire al mandato di base e agli ulteriori compiti d’informazione. Sulla base di ciò, nell’accordo di prestazioni viene infine stabilito l’indennizzo per il Cantone che tuttavia è riconosciuto solamente per gli ulteriori compiti d’informazione e non per quelli svolti in adempimento del mandato di base.

Art. 7 cpv. 3 lett. n e o

Secondo le lettere n e o i costi d’esercizio e i costi del capitale per misure innovative e di

sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo devono essere esposti separatamente nel conto dei costi del gestore di rete. In tal modo si crea maggiore trasparenza circa il tipo e l’entità di questi nuovi costi. Naturalmente nel conto dei costi confluiscono anche gli altri costi introdotti con la nuova regolamentazione (ad es. i costi delle misure di informazione e dell’informazione dell’opinione pubblica ai sensi dell’art. 13d); tuttavia l’obbligo di indicare separatamente queste voci di costo non appare adeguato alla loro importanza.

Art. 8a°, art. 8c, 13a lett. b e 31i cpv. 3

Le modifiche di questi articoli sono di natura meramente terminologica: il termine «impianto di

stoccaggio» negli articoli 17a e 17b LAEl dev’essere inserito nelle disposizioni dell’ordinanza relative ai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti. Si è colta l’occasione per apportare un miglioramento linguistico (art. 8a cpv. 1 lett. a cifra 3) senza che ciò comporti una modifica

materiale. Per una maggiore leggibilità le tre categorie di operatori - consumatori finali, produttori e impianti di stoccaggio o gestori degli impianti di stoccaggio - sono raggruppati in alcuni casi nel termine «gli interessati». Va sottolineato che queste modifiche non comportano alcuna novità

materiale. Secondo la volontà del legislatore gli impianti di stoccaggio dovrebbero essere citati esplicitamente in queste disposizioni soltanto per evitare possibili malintesi. Il fatto che gli impianti di stoccaggio siano menzionati soltanto qui e non in altri punti degli atti legislativi, non significa che non valgano anche per essi i punti in cui non sono citati. Come già in precedenza, l’impianto di stoccaggio o il gestore dell’impianto di stoccaggio è piuttosto un operatore che non è disciplinato in modo

speciale nel diritto in materia di approvvigionamento elettrico. Per questo motivo, occorre stabilire attraverso l’interpretazione a quali norme di volta in volta soggiace. In particolare occorre rispettare il nuovo articolo 2 capoverso 3 OAEl.

Art. 8c cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 5 e cpv. 6

Si veda il commento all’articolo 8a.

Art. 12 cpv. 1

Il contenuto dell’articolo 12 capoverso 1 è stato trasferito nell’articolo 15 capoverso 2 lettera c LAEl. Pertanto la disposizione può essere eliminata.

Art. 13a lett. b

Si veda il commento all’articolo 8a.

Art. 13b Costi computabili delle misure innovative per le reti intelligenti

Attraverso il capoverso 1 si vuole dare ai gestori di rete il margine di manovra finanziario per

sperimentare approcci, metodi e soluzioni innovative per il settore della rete, raccogliere esperienze in questo ambito e infine applicarli in modo affidabile. Si tratta di sviluppare ulteriormente lo stato della tecnica nel settore della rete e rendere possibili nuove funzioni delle reti elettriche. Tutto ciò

comprende da un lato lo sviluppo o l’approfondimento e l’applicazione di procedure o metodi e