Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
controversi e scarsamente accettati. Per favorire una maggiore accettazione è determinante
un’informazione dell’opinione pubblica tempestiva e completa. L’ordinanza concretizza per quali misure di informazione i costi sono computabili nei costi di rete. Segnatamente si tratta di informazioni che consentono alle persone interessate da un progetto di crearsi un’opinione e di partecipare in modo adeguato alla procedura.
In base all’articolo 15 capoverso 3bisLAEl, il Consiglio federale ha la possibilità di estendere la
computabilità nei costi di rete di determinate misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo relative all’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti.
L’esperienza dimostra che per una maggiore sensibilizzazione su questo tema i consumatori devono poter visualizzare il proprio consumo di elettricità. Oltre a ciò tuttavia, servono ulteriori misure, come ad esempio il confronto con economie domestiche simili.
Con la Strategia energetica 2050 e il potenziamento di una produzione fluttuante, decentrale e che immette nella rete, le reti elettriche e i gestori di rete si trovano di fronte a nuove sfide. Con la
crescente complessità del sistema globale produzione-rete-consumo le reti devono svilupparsi in direzione delle reti intelligenti (smart grid). Il nuovo articolo 15 capoverso 1 LAEl stabilisce degli incentivi per le innovazioni nel settore delle reti attraverso la computabilità dei costi di determinate misure innovative. In tal modo i gestori di rete hanno la possibilità di sperimentare nelle loro reti – conoscendo le caratteristiche del rispettivo comprensorio – nuove tecnologie, metodi e applicazioni specifici e di computarle – in modo limitato – nei costi di rete. Questa sperimentazione e attuazione orientate alla pratica devono essere inquadrate nell’ambito della ricerca applicata e dello sviluppo in collaborazione con i politecnici federali o altri istituti. Affinché le spese siano efficienti dal punto di vista economico, si creino effetti didattici e lo sviluppo delle reti sia il più possibile omogeneo a livello nazionale, i gestori di rete devono pubblicare le sperimentazioni e i progetti svolti.
Infine il legislatore ha modificato anche gli articoli 17a e 17b LAEl e ha introdotto esplicitamente nella legge il termine «impianto di stoccaggio». Questa novità è dovuta al fatto che molto spesso le
pertinenti disposizioni possono riguardare gli impianti di stoccaggio (misurazione e controllo). Si tratta di un termine finora assente nella normativa in materia di approvvigionamento di energia elettrica – semplicemente perché nella stesura della LAEl e nella relativa consultazione parlamentare (dal 2002 al 2007) le tecnologie di stoccaggio diverse dalle centrali ad accumulazione con pompaggio non erano ancora pronte per il mercato e per questo il legislatore non le aveva mai trattate. Finora si stabiliva mediante l’interpretazione cosa si dovesse intendere con «impianto di stoccaggio». Dato che ora è stato introdotto nella legge, il termine «impianto di stoccaggio» deve essere integrato anche nelle disposizioni dell’ordinanza (cfr. modifiche degli art. 8a, 8c, 13a e 31i cpv. 3). Inoltre è opportuno procedere a un chiarimento terminologico, almeno in un punto, e – in base all’articolo 4 capoverso 2 LAEl – adeguare il concetto di «consumatore finale» alle mutate condizioni della tecnica e
concretizzarlo tenendo conto dell’introduzione del termine «impianto di stoccaggio».
2.2. Attuazione delle modifiche dell’articolo 6 LAEl nello specifico
L’integrazione dell’articolo 6 capoverso 5 LAEl, in base alla quale i vantaggi tariffari concernenti un esercizio risalente a oltre cinque anni prima non devono più essere traslati per mezzo di adeguamenti tariffari negli anni successivi, non necessita di essere ulteriormente concretizzata a livello di
ordinanza. Le legge disciplina già questo aspetto in modo sufficiente: nell’anno tariffario 2019 ad esempio devono essere traslati i vantaggi tariffari dei precedenti cinque anni tariffari (2018, 2017,
2016, 2015 e 2014). I vantaggi tariffari che risultano dagli anni tariffari 2013 o precedenti non vengono presi in considerazione. L’integrazione dell’articolo 6 capoverso 5 LAEl riguarda prevalentemente i precedenti anni tariffari, poiché nel frattempo la relativa applicazione è stata chiarita dai tribunali di