Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
costituisce un importante requisito. La trasparenza nei principi di pianificazione può, inoltre, facilitare la pianificazione tra gestori di rete limitrofi e gestori di rete a monte e a valle. Pertanto i gestori di rete che gestiscono impianti con tensione nominale superiore a 36 kV secondo il capoverso 2 sono tenuti a pubblicare i propri principi di pianificazione della rete.
Art. 6 rubrica e cpv. 1 Informazione della ElCom
L’esonero dei gestori della rete di distribuzione dall’obbligo di allestire piani pluriennali per le reti con una tensione pari o inferiore a 36 kV, attualmente sancito nell’articolo 6 capoverso 1 lettera a, può essere eliminato poiché il nuovo articolo 9d LAEl prescrive esplicitamente tale obbligo solamente per le reti con una tensione superiore a 36 kV. Di conseguenza viene adattata anche la rubrica.
Art. 6a Piani pluriennali
La descrizione dei progetti di rete del livello di rete 1 nel piano pluriennale conformemente al
capoverso 1 è la condizione per la successiva verifica e la conferma preliminare della necessità del progetto da parte della ElCom. Il gestore di rete deve quindi riportare tutte le informazioni importanti relative al progetto di rete (lettere a–d) ed effettuare una stima trasparente dei costi di progetto
presunti (lettera e). Conformemente alla lettera f deve fornire la prova dell’efficacia economica e tecnica del progetto. L’efficacia di un progetto per il livello di rete 1 dev’essere dimostrata attraverso un’analisi costi/benefici. Un progetto è considerato efficace dal punto di vista economico se genera un vantaggio economico ed è efficace dal punto di vista tecnico se accresce la sicurezza (n-1) della rete, elimina le instabilità nella rete, nonché le violazioni dei valori limite di tensione e di cortocircuito.
Nell’esposizione dell’analisi dei costi e dei benefici, occorre rispettare i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle organizzazioni di settore riconosciute, in particolare dell’ENTSO-E.
Il capoverso 2 impone ai gestori di rete del livello di rete 3 di redigere i propri piani pluriennali entro nove mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento. Questo obbligo viene introdotto in riferimento sia all’articolo 9c LAEl che obbliga espressamente i gestori di rete al coordinamento della propria pianificazione della rete sia all’articolo 9d LAEl che impone a Swissgrid di sottoporre il proprio piano pluriennale alla ElCom per verifica entro nove mesi dall’approvazione dell’ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale. Essendo la rete elettrica svizzera caratterizzata da una stretta interconnessione fisica, nell’allestimento del proprio piano pluriennale Swissgrid deve tenere conto dello sviluppo della rete al livello di rete 3. Il capoverso 2 garantisce a tal fine che i piani
pluriennali del livello di rete 3 siano disponibili in modo tempestivo. Anche nella successiva verifica dei piani pluriennali del livello di rete 1 da parte della ElCom può risultare necessaria la consultazione dei piani pluriennali del livello di rete 3, ad esempio nel caso di progetti di ampliamento di Swissgrid con una forte rilevanza regionale in merito al coinvolgimento di consumatori finali o nuovi impianti di produzione.
Art. 6b Informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni
Nelle singole fasi del processo di sviluppo della rete, la Confederazione, i Cantoni e i gestori di rete sono incaricati di informare l’opinione pubblica. Il nuovo articolo 9e capoverso 2 LAEl prevede che i Cantoni informino l’opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone. I progetti riguardanti linee devono essere armonizzati con il piano direttore cantonale; in alcuni casi si rende necessario un adeguamento di tale piano. La pianificazione del territorio compete ai Cantoni e nel quadro di questo mandato di base spetta ad essi informare
l’opinione pubblica. In caso di progetti riguardanti linee di grande rilevanza, può risultare opportuno affidare al Cantone ulteriori compiti d’informazione da esercitare nell’ambito della propria attività informativa riguardante il piano direttore. In questi casi l’UFE stipula con il Cantone un accordo di