Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
dall’altro l’impiego e l’esercizio di nuovi mezzi tecnici d’esercizio, specialmente nella pianificazione della rete, per la pianificazione dell’esercizio della rete, l’esercizio stesso nonché i processi contabili nell’ambito dell’economia di rete.
Non tutti i costi devono essere computabili, bensì soltanto quelli che generano un vantaggio in vista delle sfide future e che integrano nelle reti nuove funzioni o migliorano quelle esistenti. La Smart Grid Roadmap3 rappresenta una guida alle principali funzioni. Ad esempio si possono adottare misure volte a fornire informazioni su elementi di rete attivi, come stazioni di rete locali regolabili o regolatori di portata, e a permetterne un esercizio affidabile.
In ogni singolo caso occorre inoltre chiarire il grado d’innovazione a partire dal quale possono essere computati i costi. I costi di rete computabili comprendono fondamentalmente solo i costi caratterizzati da una chiara relazione oggettiva e temporale con la pianificazione della rete o l’esercizio della rete, ma non i costi riguardanti mere attività di ricerca o manutenzione. Sono quindi computabili in
particolare i costi generati dallo sfruttamento attivo di possibilità innovative, già precedentemente oggetto di ricerca, e che vengono realizzate per la prima volta su piccola scala e in condizioni reali nel rispettivo comprensorio. Se necessari in vista di una misura innovativa concreta, altri lavori preparatori o chiarimenti preliminari sono computabili in quanto parte della misura.
Il capoverso 2 limita i costi computabili delle misure innovative allo 0,5 per cento dei costi del capitale computabili del gestore di rete e allo 0,5 per cento dei suoi costi d’esercizio. Inoltre stabilisce un limite massimo assoluto di 500 000 franchi all’anno. In merito l’ordinanza non disciplina in quali casi i costi sono considerati costi d’esercizio o costi del capitale; ciò deve essere determinato per ogni singolo caso in base alle usuali norme.
La computabilità (limitata) dei costi di determinate misure innovative è giustificata soprattutto dal fatto che queste talvolta sono inefficienti a breve termine, mentre a lungo termine, soltanto grazie
all’innovazione, permettono un costante sviluppo e miglioramento delle reti. Di questa riflessione si tiene conto anche introducendo un obbligo di documentazione: le conoscenze acquisite grazie alle misure innovative devono essere rese accessibili. Questo trasferimento delle conoscenze serve allo sviluppo della rete e migliora nel contempo l’efficienza di queste misure, poiché per l’acquisizione dei risultati non è necessario svolgere un certo numero di progetti identici. Di conseguenza il capoverso 3 prescrive ai gestori di rete di documentare in modo unitario e quindi comparabile i risultati delle misure innovative attuate. La documentazione serve a presentare nel modo più preciso possibile le modalità di funzionamento, le possibilità d’impiego e i vantaggi delle misure innovative nonché a evidenziare le difficoltà attuative, gli ostacoli e le relative soluzioni individuate. Il legislatore prescrive determinati contenuti attraverso i quali documentare le misure innovative attuate e i risultati ottenuti dai gestori di rete. Al fine di garantire la trasparenza e quindi la comparabilità, la ElCom stabilisce ulteriori requisiti minimi per la documentazione. Essa può inoltre stabilire il servizio centrale dove il gestore della rete di distribuzione pubblica i propri documenti. Naturalmente la documentazione potrà essere redatta e presentata in modo integrale solamente una volta terminato il progetto. Ciò potrebbe comportare una correzione a posteriori di voci di costo già computate che come di consueto vengono poi considerate nelle tariffe degli anni successivi.
Art. 13c Costi computabili delle misure di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo
Il capoverso 1 consente esplicitamente al gestore di rete di computare i costi sostenuti nell’attuazione delle misure di sensibilizzazione previste dal Consiglio federale nell’ambito della riduzione del
consumo. È dunque computabile la preparazione dei dati sul consumo di un consumatore finale che lo metta in condizione di visualizzare tempestivamente il suo consumo e di confrontarlo attraverso diversi
3 Cfr. Smart Grid Roadmap Schweiz. Pistes vers l’avenir des réseaux électriques suisses, 2015, consultabile alla pagina Internet www.bfe.admin.ch/smartgrids.