Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Questi risultati rispettano il principio del prelievo previsto dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico.

La differente considerazione che la norma proposta riserva agli impianti di stoccaggio e alle centrali ad accumulazione con pompaggio è opportuna: l’eccezione per le centrali ad accumulazione con

pompaggio è giustificata in particolare dal fatto che, data la stretta correlazione tra carico di rete verticale e prezzi del commercio all’ingrosso, esse costituiscono un incentivo ad adottare

comportamenti al servizio della rete e del sistema. Queste centrali prelevano elettricità dalla rete quando il carico di rete è basso e la immettono quando è alto. Su questo aspetto si differenziano dalle nuove tecnologie di stoccaggio.

Art. 4 Fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale

Il vigente articolo 4 disciplina due ambiti: il capoverso 1 riguarda il calcolo della quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale, mentre i capoversi 2 e 3 sanciscono gli obblighi di comunicazione dei gestori della rete di distribuzione in relazione alle tariffe dell’elettricità. I vigenti capoversi 2 e 3 vengono trasferiti invariati nell’articolo 4b, e nell’articolo 4 sostituiti con due nuovi capoversi che dal punto di vista tematico completano il capoverso 1, anch’esso invariato. Il capoverso 4 è nuovo.

Il capoverso 2 contiene una norma speciale che integra il capoverso 1 e riguardante la quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale. L’articolo 6 capoverso 5bisLAEl introduce due novità per quanto riguarda la fornitura o la contabilizzazione dell’elettricità generata da energie rinnovabili in impianti di produzione indigeni. Da un lato, il metodo del prezzo medio non deve essere applicato nella computazione dei costi in virtù dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl. Questo fatto risulta già dalla legge e non deve essere ulteriormente precisato. Dall’altro lato, il fornitore del servizio universale può computare nelle sue tariffe i costi di produzione di questa elettricità, dedotte eventuali misure di sostegno, indipendentemente che sia stata prodotta in proprio o acquistata. Questa

preminenza generale dei costi di produzione rappresenta una novità. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 i costi di produzione sono già ora rilevanti ai fini dell’ammontare della quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale. Tuttavia questa rilevanza è limitata

principalmente alla produzione propria, poiché nel caso dell’acquisto il prezzo si orienta

fondamentalmente ai prezzi di mercato. Solitamente quindi il fornitore del servizio universale non conosce i costi di produzione dell’elettricità acquistata, motivo per cui in questi casi viene conteggiato «solamente» un prezzo dell’energia concordato. In caso di acquisto in borsa addirittura esso non sa nemmeno chi sia il produttore. Questa seconda novità è sancita nel capoverso 2.

Alla lettera a primo periodo viene chiarito che i fornitori del servizio universale possono far valere il diritto di cui all’articolo 6 capoverso 5bisLAEl per i singoli impianti di produzione. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore di dare una possibilità ai gestori di impianti indigeni che producono elettricità a partire da energie rinnovabili e che nonostante eventuali misure di sostegno non sono riusciti a coprire i loro costi di produzione, di poter comunque vendere la loro elettricità ai costi di produzione (cfr.

BU 2017 N 2126). Pertanto il fornitore del servizio universale deve poter decidere per ogni singolo impianto di produzione del proprio portafoglio se acquistare l’elettricità in virtù dell’articolo 6

capoverso 5bisLAEl e computarla nella tariffa del servizio universale. Inoltre si specifica che la

grandezza determinante dei «costi di produzione, dedotte eventuali misure di sostegno» costituisce un importo massimo e non un importo fisso. Naturalmente i contraenti sono liberi di fissare un prezzo inferiore, ma comunque superiore ai prezzi di mercato, che viene quindi computato dal fornitore del servizio universale nella quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale. Il fatto che viceversa non sia possibile computare prezzi superiori rispetto ai prezzi pagati è un’ovvietà e non dev’essere pertanto menzionato né nella legge né nell’ordinanza. Per i contratti d’acquisto a lungo termine con un prezzo di ritiro fisso, come previsto dall’articolo 6 capoverso 5bis