Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

distribuzione (per la delimitazione cfr. commenti all’art. 4a), la situazione è diversa, poiché ora nel quadro dell’articolo 6 capoverso 5biscostituiscono una grandezza rilevante anche i costi di produzione (cfr. commenti all’art. 4 cpv. 2). Per rispettare il tetto massimo dei costi stabilito dalla legge il fornitore del servizio universale necessita di determinate informazioni dal venditore. Poiché la fornitura di elettricità ai consumatori finali con servizio universale conformemente all’articolo 6 capoverso 5bisLAEl è «soltanto» un diritto del fornitore del servizio universale, quest’ultimo può cedere queste informazioni a condizioni del ritiro a un prezzo vantaggioso.

A queste riflessioni si riallaccia il capoverso 2 che riguarda solo gli acquisti. Il fornitore del servizio universale deve notificare spontaneamente alla ElCom determinati valori di riferimento. Esso dispone già delle informazioni necessarie alla determinazione di questi valori al fine di rispettare il tetto

massimo dei costi di cui all’articolo 6 capoverso 5bisLAEl. Grazie a queste informazioni la ElCom dispone di una base per decidere quali aspetti esaminare approfonditamente e richiedere ai fornitori del servizio universale l’obbligo della prova di cui al capoverso 1. Il testo è volutamente «elastico» per permettere alla ElCom di decidere se richiedere i valori di riferimento dovuti nell’ambito della

contabilità per unità finali di computazione per la quota tariffaria della fornitura di energia (art. 6 cpv. 4 LAEl) oppure attraverso un altro strumento.

Art. 5a Scenario di riferimento

Questa disposizione disciplina il riesame periodico e l’aggiornamento dello scenario di riferimento (cfr. art. 9a cpv. 5 LAEl). Nella definizione della frequenza del riesame e dell’aggiornamento bisogna, da un lato, soddisfare l’esigenza di una determinata sicurezza nella pianificazione, e, dall’altro, poter integrare tempestivamente modifiche importanti del rapporto nello scenario di riferimento, affinché quest’ultimo costituisca sempre una base di pianificazione il più possibile vicina alla realtà. Per

agevolare l’armonizzazione con il contesto internazionale rilevante per lo sviluppo della rete in

Svizzera, in particolare con la pianificazione della rete dell’Associazione dei gestori europei di reti di trasmissione (European Network of Transmission System Operators, ENTSO-E) – elaborazione del Ten-Year Network Development Plan ogni due anni, lo scenario di riferimento viene riesaminato ed eventualmente aggiornato ogni quattro anni.

Art. 5b Principi di pianificazione della rete

Secondo il capoverso 1 i principi di pianificazione della rete descrivono i casi di esercizio di

utilizzazione della rete rilevanti ai fini del dimensionamento delle reti, il metodo da applicare e i criteri di valutazione tecnici di rete. I casi di utilizzazione della rete rilevanti ai fini dell’interpretazione devono essere scelti in modo da coprire tutti i casi che emergono nell’esercizio. Il metodo descrive l’oggetto dell’analisi e la procedura da seguire. I principali criteri di valutazione tecnici di rete sono ad esempio il criterio (n-1), i valori limite di sollecitazione termica, i valori limite di tensione, la qualità della tensione oppure osservazioni riguardanti i cortocircuiti (valori minimi e massimi), considerando che i criteri di valutazione si differenziano per ogni livello di rete. In particolare i principi di pianificazione della rete di Swissgrid tengono conto delle disposizioni pertinenti dell’ENTSO-E. Secondo l’articolo 9b capoverso 3 LAEl la ElCom può stabilire requisiti minimi per quanto riguarda il contenuto dei principi di

pianificazione della rete.

Se noti, i principi di pianificazione della rete sono un elemento importante per comprendere la

pianificazione della rete. Conformemente all’articolo 9b capoverso 4 LAEl, il Consiglio federale può obbligare i gestori di rete a pubblicare i loro principi di pianificazione della rete. In riferimento

all’obbligo di allestire piani pluriennali per le reti con una tensione superiore a 36 kV ai sensi

dell’articolo 9d capoverso 1 LAEl e alla verifica da parte della ElCom del piano pluriennale di Swissgrid ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2bisLAEl, una pianificazione chiara della rete di questi livelli di rete