Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
stata determinata prima dell’acquisto, la deduzione viene effettuata a partire dal momento
dell’inserimento nella lista di attesa. Questo perché nel caso degli impianti di produzione che vengono inseriti nella lista d’attesa nel corso della validità dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl, si può supporre con sufficiente probabilità che beneficeranno di una rimunerazione unica. La domanda di
rimunerazione unica contiene già gli indici rilevanti per determinare in modo relativamente semplice l’importo presunto della rimunerazione in applicazione degli articoli 7 e 38 dell’ordinanza sulla
promozione dell'energia del 1° novembre 2017 (OPEn; RS 730.03), nonché in particolare anche dell’allegato 2.1 OPEn (categoria dell’impianto, potenza e data di messa in esercizio). Per determinare e controllare l’importo della rimunerazione è possibile utilizzare il calcolatore dell’organo
d’esecuzione2. Nel caso di un contributo d’investimento si prescinde dalla garanzia di principio nella misura in cui, prima dell’acquisto, non si è giunti a una determinazione definitiva. In questo stadio della procedura sono stati esaminati i presupposti del diritto e vi sono risorse disponibili per poter
considerare la domanda.
Il capoverso 2 è rilevante per i contratti con un orizzonte a lungo termine. Esso stabilisce che una deduzione effettuata sinora conformemente al capoverso 1 nel corso della durata del contratto può essere modificata con effetto per il futuro. La limitazione dell’efficacia al futuro è motivata dal fatto che le norme relative alle deduzioni non devono essere troppo complicate. Pertanto non è ammesso nessun meccanismo di compensazione attraverso il quale effettuare compensazioni retroattive.
Poiché il capoverso 2 è una disposizione potestativa, la modifica non è obbligatoria. Esso comprende anche i casi in cui viene effettuata la restituzione parziale o totale di una misura di sostegno
determinata in via definitiva (cfr. art. 34 OPEn).
Per evitare che si giunga a conclusioni errate nonostante la formulazione chiara della legge, il
capoverso 3 stabilisce che nella determinazione dei costi massimi computabili devono essere
considerate anche le misure di sostegno paragonabili alle rimunerazioni uniche o ai contributi
d’investimento. Se si rendessero necessarie ulteriori precisazioni, la ElCom ha la facoltà di emanare una direttiva in merito.
Art. 4b Comunicazione delle modifiche delle tariffe dell’energia elettrica
Questa disposizione contiene in forma invariata i precedenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 4.
Art. 4c Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di elettricità ai sensi
dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl
Nel capoverso 1 è sancito il principio secondo cui, in caso di verifica tariffaria, la ElCom richiede, per ogni impianto, la prova del mancato superamento del limite massimo dei costi previsto dall’articolo 6 capoverso 5bisLAEl esclusivamente ai fornitori del servizio universale. Il diritto della ElCom di
richiedere al fornitore del servizio universale i documenti necessari si evince dall’articolo 25
capoverso 1 LAEl. La prova deve essere fornita attraverso documenti pertinenti. Non è sufficiente una semplice dichiarazione del produttore che il prezzo d’acquisto equivale al massimo ai costi di
produzione, dedotte eventuali misure di sostegno. La concentrazione sul fornitore del servizio
universale è la conseguenza logica dell’articolo 6 capoverso 5bisLAEl, poiché esso deve disporre di determinate informazioni per sapere quali prezzi o costi può computare nella sua tariffa. Di
conseguenza anch’esso – e non i singoli produttori – deve poter fornire la prova alla ElCom. Per quanto concerne la produzione propria non ci dovrebbero essere novità per i fornitori del servizio universale, poiché in questo ambito già oggi sono rilevanti i costi di una produzione efficiente e i fornitori del servizio universale dispongono naturalmente delle informazioni necessarie. In caso di acquisto, ossia quando l’elettricità non proviene dagli impianti di produzione del gestore della rete di
2 Consultabile alla pagina https://pronovo.ch/it/programmi-di-incentivi/rimunerazione-unica-ru/