Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

5. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 2 lett. d e cpv. 3

La modifica della definizione della rete di trasporto contenuta nel capoverso 2 serve a chiarire una questione emersa nell’ambito del trasferimento della proprietà degli impianti della rete di trasporto a Swissgrid (cfr. sopra par. 2.3.). La LAEl (art. 4 cpv. 1 lett. h) contiene solo una definizione di massima della rete di trasporto che viene quindi meglio circoscritta nell’ordinanza. Nella precedente

disposizione dell’ordinanza tutti i quadri di comando nel passaggio alle centrali elettriche erano

assegnati alla rete di trasporto. Ora viene prevista un’eccezione per i quadri di comando delle centrali nucleari: se sono rilevanti per la sicurezza dell’esercizio della centrale nucleare, tali quadri di comando non appartengono alla rete di trasporto. La delimitazione concreta della rete di trasporto che ne risulta non è identica in tutte le centrali nucleari, bensì deve essere determinata singolarmente per ogni centrale tenendo conto delle rispettive caratteristiche tecniche. Il criterio decisivo è sempre dato dall’esercizio sicuro della centrale. Tuttavia occorre garantire anche l’esercizio sicuro della rete di trasporto. A tal fine devono essere concessi a Swissgrid determinati diritti di partecipazione o di accesso. La nuova eccezione riguarda esclusivamente i quadri di comando o parti di quadri di

comando rilevanti ai fini della sicurezza; quindi anche con la nuova norma le parti di un quadro di comando non rilevanti ai fini della sicurezza, come pure i restanti impianti nel passaggio a una

centrale elettrica (ad esempio le derivazioni), appartengono alla rete di trasporto. Tutti questi impianti appartenenti alla rete di trasporto devono essere trasferiti – se non è già stato fatto – a Swissgrid,

come in precedenza secondo le disposizioni dell’articolo 33 LAEl. Se invece sono già stati trasferiti a Swissgrid degli impianti che secondo il nuovo diritto non appartengono più alla rete di trasporto,

occorre procedere conformemente al nuovo articolo 31i.

Il capoverso 3 concretizza il termine di «consumatore finale» e integra quello di «impianto di

stoccaggio». Secondo la legge è considerato consumatore finale il cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, ad eccezione di due tipi di uso: quello per soddisfare il fabbisogno di centrali elettriche e quello per azionare pompe in centrali ad accumulazione con pompaggio (art. 4 cpv. 1 lett. b LAEl).

Già applicando il diritto vigente, attraverso l’interpretazione e tenendo conto delle categorie previste dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico, si giunge alla conclusione che gli impianti di stoccaggio (ad eccezione delle centrali ad accumulazione con pompaggio) vanno considerati come consumatori finali se sono riforniti con elettricità proveniente dalla rete (cfr. in merito la mozione 16.3265 “Parità di trattamento delle tecnologie di stoccaggio rispetto ai corrispettivi di utilizzazione della rete” della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del

Consiglio Nazionale). È vero che il termine «consumo» non risulta appropriato per definire il prelievo di elettricità ai fini dello stoccaggio. Tuttavia ciò non deve indurre a pensare che il legislatore intendesse escludere il prelievo di elettricità dalla rete ai fini dello stoccaggio dal termine di consumatore finale, poiché al momento della stesura del testo di legge non esistevano ancora impianti di stoccaggio pronti per il mercato da disciplinare (o perlomeno da integrare dal punto di vista terminologico). A questo punto la lacuna creatasi a seguito dello sviluppo tecnologico in base all’articolo 4 capoverso 2 LAEl è esplicitamente colmata a livello di ordinanza.

Il fatto che per l’impianto di stoccaggio si punti sul prelievo dalla rete, porta a tre conseguenze.

Innanzitutto, l’impianto di stoccaggio non è considerato alla stregua di un consumatore finale se immette elettricità in rete. Secondariamente, un impianto di stoccaggio non è da considerare un consumatore finale se viene rifornito direttamente attraverso la rete pubblica di elettricità prodotta in loco (ad es. il consumo proprio). Infine, per qualificare un impianto di stoccaggio come consumatore finale non è rilevante ciò che accade all’elettricità dopo il suo prelievo, ossia se l’elettricità accumulata viene reimmessa in rete oppure se viene destinata al consumo proprio in un secondo momento.