Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 19 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
I gestori di grandi impianti idroelettrici possono quindi beneficiare in contemporanea di entrambi i modelli, ma con determinate restrizioni. Presumibilmente i produttori con un proprio servizio universale riforniscono di elettricità dapprima i propri clienti del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne).
Dopodiché essi (come pure i produttori senza un proprio servizio universale) devono decidere se cercare di vendere ai costi di produzione l’elettricità restante o parti di essa nel servizio universale di un terzo (art. 6 cpv. 5bisLAEl), rinunciando tuttavia per questa parte di elettricità al premio di mercato. Oppure possono vendere la restante elettricità (ad es. perché non trovano alcun fornitore del servizio universale interessato a pagare loro i costi di produzione) interamente o parzialmente sul mercato e cercare, in caso di vendita ai costi di produzione, di coprire l’importo mancante per mezzo del premio di mercato (art. 30 cpv. 1 LEne).
2.3. Modifica dell’ordinanza volta a chiarire la delimitazione della rete di trasporto
Il presente avamprogetto affronta inoltre un argomento che non rientra nell’attuazione della Strategia Reti elettriche. Negli anni successivi all’entrata in vigore della LAEl la proprietà delle infrastrutture della rete di trasporto ai sensi della LAEl e dell’OAEl è stata trasferita a Swissgrid. In questa fase è emersa la necessità di modificare in un punto la delimitazione della rete di trasporto nell’articolo 2 capoverso 2 OAEl.
Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d OAEl, appartengono alla rete di trasporto anche i quadri di comando prima dei trasformatori nel passaggio ad un altro livello di rete o ad una centrale elettrica. Per quanto riguarda le centrali nucleari tuttavia, la norma secondo cui anche il quadro di comando appartiene alla rete di trasporto – e di conseguenza è di proprietà di Swissgrid – non è del tutto
corretta, poiché tali rapporti di proprietà sarebbero in contrasto con le responsabilità sancite nel diritto in materia di energia nucleare. La disponibilità e la funzionalità in qualsiasi momento dei quadri di comando sono di fondamentale importanza per la sicurezza delle centrali nucleari. Pertanto al fine di garantire la sicurezza nucleare la responsabilità del controllo e della gestione dei quadri di comando devono essere affidate esclusivamente alla centrale nucleare; inoltre il gestore della centrale nucleare deve poter decidere in merito alla manutenzione del quadro di comando e di eventuali
riequipaggiamenti. Solamente se ha l’effettiva proprietà (e non solo alcuni diritti di partecipazione o di accesso) degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare, il gestore della centrale nucleare può adempiere i propri obblighi direttamente e senza ulteriore coordinamento con un terzo. L’adempimento di questi obblighi verrebbe inutilmente complicato se i quadri di comando fossero di proprietà di un terzo. La proprietà e le responsabilità devono quindi presentare la medesima delimitazione. Nell’OAEl è stata così aggiunta la disposizione secondo cui i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare non appartengono alla rete di trasporto, se sono rilevanti per l’esercizio sicuro di questa centrale. In questo modo viene chiarita nelle linee generali e attuata la delimitazione della rete di trasporto nelle centrali nucleari, un tema parzialmente controverso a causa dei timori circa la
sicurezza.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale, nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni
Le ripercussioni della Strategia Reti elettriche risultano essenzialmente dalle modifiche a livello di legge approvate dal Parlamento. Per quanto riguarda le misure richieste dal Consiglio federale le ripercussioni previste sono descritte nel messaggio del 13 aprile 2016 concernente la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche (FF 2016 3393). Diversamente dal
messaggio, secondo l’articolo 9e capoverso 1 LAEl il Parlamento affida all’Ufficio federale dell’energia (UFE) il compito di informare attivamente l’opinione pubblica in merito agli aspetti importanti