Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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3.3.3 Inapplicabilità delle disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa e il lavoro straordinario

Art. 13a cpv. 3

Con l’introduzione dell’orario di lavoro annualizzato il riferimento per la durata massima del lavoro è l’anno civile o l’anno d’esercizio e non più, come nel diritto vigente, la settimana, per la quale è attualmente prevista una durata massima di 45 o 50 ore (cfr. art. 9 cpv. 1 LL). La legge sul lavoro e le sue ordinanze contengono tuttavia numerose disposizioni basate sulla durata massima della settimana lavorativa10. Poiché con il modello di orario di lavoro annualizzato le ore in esubero annuali sono conteggiate soltanto alla fine dell’anno civile o dell’anno d’esercizio, le disposizioni sulla durata massima della settimana lavorativa e sul lavoro straordinario non sono più applicabili. Questo vale anche per le disposizioni sul lavoro straordinario che non hanno una stretta correlazione con il periodo di riferimento di una settimana11.

3.3.4 Durata massima del lavoro annuale

Art. 13a cpv. 4

L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato rientra nella facoltà delle parti. Affinché sia conforme alla legge sul lavoro, un tale modello deve tuttavia prevedere una durata massima del lavoro settimanale di al massimo 45 ore nella media annuale. Nel conteggio delle settimane per anno civile o anno d’esercizio occorre detrarre le settimane di vacanza concordate tra le parti e i giorni festivi parificati alle domeniche che cadono in un giorno lavorativo. Nella media annuale i giorni festivi da detrarre corrispondono a un’altra settimana di libero.

Con l’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato, la durata massima della settimana lavorativa non è più di 50 ore, come secondo il diritto vigente (art. 9 cpv. 1 lett. b LL), bensì in media soltanto di 45 ore.

Ovviamente è ammesso anche un modello di orario di lavoro annualizzato che preveda un numero di ore di lavoro settimanali inferiore a 45. In tal caso nel conteggio annuale sono riconosciute come ore di lavoro straordinario soltanto quelle eccedenti il calcolo sulla base delle 45 ore di lavoro settimanali. Fino al raggiungimento delle ore di lavoro straordinario secondo la legge, la remunerazione e la compensazione mediante congedo rientrano nella facoltà delle parti (cfr. art. 321c cpv. 3 CO e

n. 2.1.1.4)

10 Tra di esse figurano ad esempio la durata massima giornaliera del lavoro straordinario (art. 12 cpv. 2 LL), il divieto di lavoro straordinario dopo un periodo di riposo giornaliero ridotto (art. 19 OLL 1), il divieto generalizzato del lavoro straordinario domenicale e notturno (art. 12 e 26 LL in combinato disposto con art. 25 OLL 1) e in particolare l’obbligo di prevedere la compensazione del lavoro straordinario in linea di massima in tempi stretti entro 14 settimane (art. 25 OLL 1).

11 Tra di esse figurano ad esempio le condizioni per prestare lavoro straordinario (art. 12 cpv. 1 LL) e la prescrizione secondo la quale i lavoratori con responsabilità familiari possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso (art. 36 LL).