Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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per organizzare il loro modello di orario di lavoro. Prevede una durata massima settimanale di 48 ore da rispettare su una media di quattro mesi. Questo periodo di riferimento può essere prolungato a 12 mesi mediante contratti collettivi o accordi conclusi tra partner sociali per ragioni oggettive o tecniche o per ragioni concernenti l’organizzazione del lavoro.

È interessante rilevare che la direttiva europea, al suo articolo 17, prevede che – nel rispetto dei principi generali della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – gli Stati membri possono derogare alle disposizioni concernenti le ore di lavoro e di riposo per determinate categorie di lavoratori «quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di: a) dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo (…)»15. Questa stessa via è stata scelta dal legislatore svizzero quando ha deciso di escludere i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato dal campo di applicazione delle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo (art. 3 lett. d LL). Le condizioni che vigono in Svizzera per una tale eccezione sono molto precise e nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ne ha dato un’interpretazione restrittiva: l’eccezione è ammessa soltanto per membri della direzione. Vista la complessità delle disposizioni di attuazione non è facile avere una panoramica sulla prassi negli altri Paesi. Alcuni Paesi europei sono comunque manifestamente meno restrittivi: estendono l’eccezione ad altre posizioni dirigenziali o anche a posizioni per le quali è richiesta una grande autonomia. È il caso, in misura diversa, di Francia, Germania e Italia.

I Paesi europei stabiliscono i loro modelli per l’organizzazione dell’orario di lavoro sulla base della direttiva summenzionata. Tuttavia, nessun modello conosciuto corrisponde alla revisione proposta per quanto riguarda l’annualizzazione del tempo di lavoro. In Germania, in Francia e in Italia il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive, il riposo settimanale di 35 ore consecutive e la durata massima della settimana lavorativa è di 48 ore. In Germania e in Francia è possibile a determinate condizioni lavorare fino a 60 ore per settimana, purché il limite delle 48 ore sia rispettato in media su un periodo di tempo limitato. In Italia, il disciplinamento in materia prevede che il limite delle 48 ore sia rispettato in media sull’arco quattro mesi, oppure di sei mesi o di un anno se questo è stato stabilito in un contratto collettivo.

6 Basi giuridiche

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 110 della Costituzione federale del 18 aprile 199916, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici.

15 Kaufmann Otto, «Die Arbeitszeiten in Frankreich», in: Geiser Thomas, Müller Roland (a c. di), Arbeitszeiten in Europa, Zurigo-San Gallo, 2015, pagg. 61 segg.

16 RS 101