Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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legge sul lavoro siano rispettate. Poiché nella legge sul lavoro il parametro di riferimento principale è la durata massina della settimana lavorativa, il modello di orario di lavoro annualizzato entra di fatto in considerazione soltanto nel rispetto del limite delle 45 o delle 50 ore di lavoro settimanale. Occorre inoltre che siano rispettate tutte le altre disposizioni della legge sul lavoro.
2.1.3 Orario giornaliero: fascia oraria in cui è ammesso lavorare e durata massima del lavoro
Tra le 6 e le 23 il datore di lavoro può impiegare i suoi collaboratori senza autorizzazione (art. 10 cpv. 1 LL). Per esigenze di servizio, il lavoro aziendale diurno e serale può essere fissato diversamente tra le 5 e le 24. L’articolo 10 capoverso 2 LL prevede che i lavoratori o la rappresentanza dei lavoratori siano consultati: se sono contrari, il datore di lavoro non può decidere unilateralmente di modificare la fascia oraria entro la quale è ammesso lavorare.
Per i singoli lavoratori vige inoltre un lasso di tempo massimo individuale di 14 ore entro il quale il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, incluse le pause e il lavoro straordinario. La durata massima del lavoro in un giorno risulta in tal modo di 12,5 ore (cfr. n. 3.3.7).
2.1.4 Riposo giornaliero
Secondo l’articolo 15a LL il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive. Per i lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore. L’articolo 9 OLL 26 prevede eccezioni per determinati settori: il riposo giornaliero può essere ridotto più volte per settimana fino a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore
Nel servizio di picchetto il lavoratore si tiene pronto al di fuori del lavoro normale per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari (art. 14 cpv. 1 OLL 1). In caso di servizio di picchetto, il riposo giornaliero può essere interrotto da un intervento di picchetto (art. 19 cpv. 3 OLL 1). Il riposo giornaliero è considerato concesso, se la somma del tempo tra la fine del lavoro ordinario e l’inizio dell’intervento di picchetto e il tempo tra la fine del servizio di picchetto e la ripresa del lavoro ordinario è di almeno 11 ore. In caso di più interventi di picchetto durante il riposo giornaliero un periodo parziale di riposo deve durare almeno una volta quattro ore consecutive. Se tutti i periodi parziali di riposo durano meno di quattro ore, al termine dell’ultimo intervento di picchetto deve essere accordato un periodo di riposo intero di 11 ore. Soltanto in seguito può essere ripreso il lavoro. Questa eventualità deve essere considerata già nella pianificazione del servizio di picchetto.
2.1.5 Divieto del lavoro domenicale
Di norma il lavoro domenicale è vietato (art. 18 LL). Affinché i lavoratori possano comunque lavorare di domenica, le aziende assoggettate alla legge sul lavoro devono richiedere per quei lavoratori sottoposti alle disposizioni sulla durata del lavoro e