Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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Più di cinque giorni lavorativi alla settimana
Con il consenso del lavoratore, la semigiornata libera di otto ore prevista in caso di lavoro settimanale ripartito su più di cinque giorni può essere accordata in una sola volta per quattro settimane al più (art. 21 LL). Questo significa che è possibile lavorare due volte per sei giorni e poi due volte per cinque giorni, oppure tre volte per sei giorni e poi per quattro giorni. Tuttavia, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media.
2.1.1.4 Ore straordinarie secondo il CO
Secondo il Codice delle obbligazioni (CO) sono considerate ore straordinarie le ore di lavoro che superano le ore di lavoro concordate (oppure mediante contratto normale o contratto collettivo). Secondo l’articolo 321c capoverso 1 CO, quando le circostanze lo esigono il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Riguardo alla necessità di svolgere lavoro straordinario si pone la questione se il datore di lavoro non avesse potuto adottare dapprima altre misure organizzative. Riguardo alla ragionevolezza sono considerate la situazione concreta e la possibilità da parte del lavoratore di svolgere ore supplementari. Visto che secondo la legge sul lavoro anche il lavoro straordinario è sempre conteggiato come ore straordinarie, queste condizioni sono valide anche per le ore di lavoro che oltrepassano i limiti definiti dalla legge sul lavoro.
Secondo l’articolo 321c capoverso 3 CO le ore straordinarie devono essere remunerate con un supplemento salariale di almeno il 25 per cento. Soltanto con l’accordo del lavoratore, il lavoro straordinario può essere compensato mediante un congedo della stessa durata entro un termine appropriato. Tuttavia, visto che questa norma ha carattere dispositivo, è anche possibile concordare contrattualmente che non sia riconosciuto nessun genere di indennità o compensazione. I limiti di questa possibilità sono stabiliti dall’articolo 13 LL (cfr. n. 2.1.1.2), a cui non è possibile derogare: le ore di lavoro che superano la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore devono sempre essere pagate con un supplemento salariale di almeno il 25 per cento o, con il consenso del lavoratore, devono essere compensate con un corrispondente congedo.
Secondo la giurisprudenza il lavoro straordinario svolto di propria iniziativa è remunerato o compensato con un congedo soltanto su concessione del datore di lavoro5.
2.1.2 Modello di orario di lavoro annualizzato nel diritto vigente
Per il modello di orario di lavoro annualizzato si adotta quale periodo di riferimento per concordare le ore di lavoro l’anno civile oppure l’anno di esercizio. Secondo il diritto vigente questo è possibile purché le disposizioni imperative del CO e della
5 Le ore supplementari svolte nell’ambito di un modello di lavoro a orario flessibile sono per esempio considerate dalla giurisprudenza ore da compensare soltanto se, per ragioni di servizio o su ordine, un lavoro ha dovuto essere svolto proprio in un determinato momento oppure se per ragioni di servizio non è stato possibile accordare al lavoratore un congedo per le ore supplementari accumulate. Cfr. Streiff Ullin, von Känel Adrian, Rudolph Roger, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7a edizione, Zurigo, 2012, art. 321c, n 4.