Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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dell’articolo 10 capoverso 2 LL l’orario di lavoro diurno e serale può essere spostato anche per singoli lavoratori. In particolare, l’inizio individuale del lavoro diurno e serale può ora essere spostato fino alle 4 del mattino. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dei lavoratori interessati deve rimanere compreso in una fascia oraria di 17 ore. L’estensione da 14 a 15 ore del lasso di tempo in cui deve rimanere compreso il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore impiegato con un modello di orario di lavoro annualizzato è spiegata al numero 3.3.7.

Inoltre, resta applicabile il disciplinamento secondo l’articolo 10 capoverso 1 terzo periodo LL secondo il quale per l’introduzione del lavoro dalle 20 la rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, hanno diritto ad essere sentiti.

3.3 Orario di lavoro annualizzato

3.3.1 Categorie di lavoratori

Art. 13a cpv. 1

L’articolo 13a sancisce nella legge sul lavoro l’orario di lavoro annualizzato. Questo modello di orario di lavoro è ammesso soltanto per i lavoratori adulti che esercitano funzioni direttive e per gli specialisti adulti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali (lett. a). È inoltre necessario che, come prevede l’attuale articolo 73a OLL 1, i lavoratori interessati dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro (lett. b) e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e di riposo (lett. c). I giovani sono assoggettati a una tutela particolare, soprattutto per quanto riguarda il tempo di lavoro e di riposo. Essi sono esplicitamente esclusi dalla possibilità di adottare un modello di orario di lavoro annualizzato, anche se comunque, visto il loro livello formativo, non sono di fatto prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro.

È considerato lavoratore con funzione direttiva chi dispone del diritto permanente di impartire istruzioni a persone che gli sono subordinate. Il numero delle persone subordinate non è determinante in tal senso. Non vi è invece funzione direttiva nel caso in cui il diritto di impartire istruzioni si applica unicamente nei confronti di stagisti o di apprendisti.

La disposizione si applica anche agli specialisti, a condizione che nel loro ambito specifico godano di ampie competenze decisionali. A differenza dei lavoratori investiti di una funzione direttiva, questi non dispongono del diritto (permanente) di impartire istruzioni a collaboratori che sono loro subordinati. In virtù delle loro particolari competenze professionali, in seno all’azienda gli specialisti sono investiti di una certa responsabilità nel loro ambito specifico. Di conseguenza, la loro posizione comporta maggiori responsabilità e maggiore autonomia di quella delle altre figure professionali operanti nell’azienda ed è paragonabile a quella dei lavoratori con funzione direttiva. In considerazione del fatto che la loro posizione di responsabilità deriva dalle loro competenze specialistiche, è necessario che quest’ultime vengano fornite nell’ambito dell’attività professionale. A livello di ordinanza occorrerà stabilire criteri misurabili da soddisfare (cfr. formazione, cfr. n. 2.4).