Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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prestazioni di lavoro siano rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell’azienda.
Se il riposo giornaliero è interrotto da una prestazione di lavoro, dopo l’intervento il riposo deve proseguire per il periodo restante. Se a seguito dell’intervento di picchetto o di prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell’azienda non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, dopo la conclusione del lavoro dev’essere accordato il periodo di riposo giornaliero di 11 ore.
In caso di interruzione del riposo giornaliero non è ammessa contemporaneamente una riduzione del riposo giornaliero secondo l’articolo 15a capoverso 3 LL.
3.3.9 Lavoro domenicale
Art. 18 cpv. 1, secondo periodo
L’articolo 18 LL sancisce il divieto di lavoro domenicale. Deroghe sono ammesse alle condizioni di cui all’articolo 19 LL. L’articolo 19a dà ora facoltà ai lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato di lavorare alla domenica a propria libera discrezione senza dover richiedere un’autorizzazione. Nella riserva concernente il lavoro domenicale di cui all’articolo 18 capoverso 1 è dunque menzionato anche l’articolo 19a.
Art. 19a
I lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato possono lavorare di domenica, purché lo facciano a propria libera discrezione. Devono dunque realmente lavorare su base volontaria. Occorre considerare che la discrezionalità personale è minata da fattori esterni, come ad esempio un eccessivo accumulo di lavoro. Vi è la sicurezza che il lavoro domenicale sia svolto a discrezione del lavoratore, se questi può scegliere di prendere libero in un normale giorno feriale.
In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LL per il lavoro domenicale svolto dal lavoratore a propria libera discrezione non è versato alcun supplemento salariale, neppure nel caso di lavoro domenicale temporaneo. Le restanti disposizioni concernenti il lavoro domenicale restano valide13.
13 Tra di esse figura il principio secondo il quale deve essere concessa un’intera domenica come giorno settimanale di riposo almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 cpv. 1 LL) e il principio secondo il quale un lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Resta pure valido il disciplinamento concernente la concessione di riposo compensativo in caso di lavoro domenicale (art. 20 cpv. 2 LL).