Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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2.1 Diritto vigente

2.1.1 Durata della settimana lavorativa

2.1.1.1 Durata massima della settimana lavorativa secondo la legge sul lavoro

L’articolo 9 della legge sul lavoro (LL)2 stabilisce la durata massima della settimana lavorativa. Per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, è di 45 ore; per tutti gli altri lavoratori (p. es. nelle professioni artigianali e industriali, come pure nella sanità) è di 50 ore. Si tratta del limite massimo in una settimana civile.

Secondo l’articolo 12 capoverso 1 LL, per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro, per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione oppure per prevenire disfunzioni d’esercizio è possibile superare eccezionalmente la durata massima della settimana lavorativa, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.

Per il singolo lavoratore il lavoro straordinario non può tuttavia superare le due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità (art. 12 cpv. 2 LL). Complessivamente, per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore il lavoro straordinario non può superare le 170 ore per anno civile; mentre per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore non può superare le 140 ore per anno civile. Nel conteggio rientrano tutte le ore di lavoro straordinario, indipendentemente dal fatto che siano state compensate o meno nel corso dell’anno (il cosiddetto principio dell’espressione al lordo).

Allo stato attuale, secondo la legge sul lavoro la durata massima della settimana lavorativa è la stessa anche nel caso di lavoro a tempo parziale: indipendentemente dal tasso occupazionale è considerato lavoro straordinario quello svolto oltre le 45 o le 50 ore di lavoro settimanale. Nella dottrina questa impostazione è criticata, perché ritenuta indirettamente discriminatoria nei confronti delle donne, che sono spesso impiegate a tempo parziale3.

2.1.1.2 Indennità per il lavoro straordinario secondo la legge sul lavoro

Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LL il lavoro straordinario deve essere pagato con un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, tale supplemento è riconosciuto al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le 60 ore per anno civile.

2 RS 822.11

3 Cfr. Streiff Ullin, von Känel Adrian, Rudolph Roger, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7a edizione, Zurigo, 2012, art. 321c, n 5 e la letteratura ivi citata (tra l’altro Arioli Kathrin in AJP 11 (1993), pag. 1333 segg. e Steiner Olivier, Das Verbot der indirekten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Erwerbsleben, Basilea, 1999 ed entrambi assieme in AJP 2001, pag. 996 segg.).