Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

3.3.5 Ore in esubero annuali

Art. 13a cpv. 5

Per i lavoratori con un modello di orario di lavoro annualizzato al termine dell’anno civile o dell’anno di esercizio il saldo delle ore in esubero annuali non deve superare 170 ore. Questo significa che nel corso dell’anno civile o dell’anno d’esercizio possono esservi oscillazioni e che il limite massimo di 170 ore può anche essere provvisoriamente superato; mentre oggi ogni ora di lavoro straordinario prestata durante l’anno – indipendentemente dal fatto che sia stata remunerata o compensata

– è conteggiata fino raggiungimento del limite massimo di 170 ore secondo l’articolo 12 capoverso 2 LL (cfr. n. 2.1.1.1).

Se alla fine dell’anno civile o dell’anno d’esercizio il conteggio delle ore in esubero annuali di un lavoratore presenta un saldo positivo, le ore in esubero devono in linea di massima essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento conformemente al disciplinamento dispositivo concernente il lavoro straordinario secondo l’articolo 321c CO. D’intesa con il lavoratore possono essere anche compensate nell’anno successivo mediante un congedo della stessa durata. Queste regole di compensazione valgono anche per le ore di lavoro straordinario al di sopra del limite delle 170 ore. Se questo limite è superato, l’ispettorato del lavoro adotta le misure secondo gli articoli 51 segg. LL e, se questo stato di cose persiste, può disporre che nell’impresa in questione non possa essere più concordato un modello di orario di lavoro annualizzato.

In questo contesto resta da precisare che con il superamento delle ore di lavoro (annuali) concordate tra le parti contrattualmente risultano di norma ore di lavoro straordinario secondo l’articolo 321c CO. Ne consegue che le condizioni imperative secondo l’articolo 321c capoverso 1 CO concernenti la ragionevolezza e la necessità per l’impresa di un tale lavoro straordinario sono a priori applicabili anche sulle ore in esubero annuali (cfr. sopra n. 2.1.1.4).

Per quanto riguarda le ore straordinarie prestate di propria iniziativa occorre attenersi ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza, secondo la quale per tali ore è riconosciuta una remunerazione o una compensazione mediante congedo soltanto su concessione del datore di lavoro (cfr. n. 2.1.1.4).

3.3.6 Riduzione percentuale in caso di impiego a tempo parziale

Art. 13a cpv. 6

Nel caso di impiego a tempo parziale il numero massimo di ore in esubero annuali è ridotto percentualmente. Questo significa che le ore in esubero annuali dei collaboratori a tempo parziale devono essere obbligatoriamente remunerate con un supplemento del 25 per cento o compensate con un congedo della stessa durata già a partire dal superamento del limite ponderato secondo la relativa percentuale d’impiego (cfr.

n. 3.3.5). Anche il numero massimo di ore in esubero annuali ammesse è ridotto in proporzione. La riduzione percentuale entra coerentemente in linea di conto anche per chi esercita più attività lavorative o è assunto per un periodo inferiore a un anno, come già avviene oggi per il calcolo dei limiti massimi annuali delle ore di lavoro.