Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
colare che la nozione di «specialisti che dispongono nel suo ambito di notevoli competenze decisionali» lascia aperto sotto il profilo giuridico un ampio margine di interpretazione che potrebbe far aumentare a dismisura il numero di lavoratori interessati. E i datori di lavoro che si avvarranno del modello di orario di lavoro annualizzato sarebbero molti di più di quanto prospettato dalla maggioranza. Secondo la minoranza sarebbero interessati fino al 40 per cento dei lavoratori.
2.5 Relazione con il progetto 16.423
Il progetto concernente l’iniziativa parlamentare Keller-Sutter 16.423 Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti concerne in linea di massima le stesse categorie di lavoratori interessate dal presente progetto, pur proponendo però un’altra via. Nel progetto 16.423 le disposizioni materiali riguardanti il tempo di lavoro e di riposo per le categorie interessate rimangono invariate; è invece ampliata la facoltà di rinunciare alla registrazione dell’orario di lavoro, che riguarda ora una cerchia dei lavoratori più grande. Nel presente progetto l’obbligo di registrare la durata del lavoro è mantenuto, ma alcune disposizioni materiali concernenti gli orari di lavoro e di riposo sono modificate.
Nel caso in cui entrambi i progetti venissero integrati nel diritto vigente, ai singoli lavoratori verrebbe applicato o l’uno o l’altro modello, come risulta dall’articolo 13a capoverso 2 del presente progetto (cfr. anche n. 3.3.2).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Protezione della salute dei lavoratori
Art. 6 cpv. 4
Già nel tenore attuale, l’articolo 6 capoverso 4 LL prescrive che possano essere definiti a livello di ordinanza provvedimenti sulla protezione della salute nelle aziende. La prevista integrazione concretizza questa base legale. Essa stabilisce che si possano prevedere misure di prevenzione, in particolare per i lavoratori impiegati in determinati settori o assoggettati a particolari modelli di orario di lavoro, considerando adeguatamente i rischi psicosociali.
3.2 Durata del lavoro diurno e serale
Art. 10 cpv. 2, secondo e terzo periodo
Questa modifica vale in generale per tutti i lavoratori e non soltanto per coloro che esercitano funzioni direttive e per gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali. È questa un’integrazione che va al di là delle richieste originali dell’iniziativa parlamentare e che è stata accolta soltanto nel corso della trattazione della Commissione.
Già oggi tra le 5 e le 24 è possibile spostare l’orario di lavoro aziendale diurno e serale a seconda delle esigenze dell’azienda (cfr. n. 2.1.3). Con l’integrazione