Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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del riposo un’autorizzazione per lavoro domenicale temporaneo o regolare (art. 19 LL) oppure devono essere esentate dall’obbligo di autorizzazione poiché figuranti tra i tipi di azienda disciplinati dall’OLL 2.
Fino a sei domeniche all’anno il lavoro domenicale temporaneo può essere autorizzato dai Cantoni, sempre che sia provato l’urgente bisogno secondo l’articolo 27 OLL 1. Si tratta di lavori imprevisti che non possono essere differiti o che per ragioni di sicurezza possono essere svolti soltanto di notte o di domenica, oppure di particolari eventi di natura culturale, sociale o sportiva. Per il rilascio dell’autorizzazione del lavoro domenicale regolare l’organo responsabile è la SECO; per ottenere tale autorizzazione l’azienda deve provare l’indispensabilità tecnica o economica secondo l’articolo 28 OLL 1. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, nell’esame di questi requisiti si adotta un metro particolarmente severo. La SECO rilascia le autorizzazioni di norma per tre anni. Dopodiché l’azienda deve ripresentare la richiesta.
Se è necessario lavorare alla domenica, il lavoratore non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi (art. 21 cpv. 3 OLL 1) e gli deve essere concessa entro due settimane almeno un’intera domenica quale giorno settimanale di riposo immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 cpv. 1 LL). In tal modo ha diritto ogni anno a 26 domeniche libere di 35 ore. Secondo la prassi attuale è possibile lavorare due domeniche consecutive se successivamente sono concesse due domeniche libere. Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato entro quattro settimane mediante un congedo della stessa durata (art. 20 cpv. 2 LL e art. 21 cpv. 7 OLL 1). Qualora si prolunghi oltre cinque ore, il lavoratore ha diritto durante la settimana corrente o successiva a un giorno di riposo compensativo di 35 ore (art. 20 cpv. 2 LL).
L’OLL 2 prevede altre eccezioni per diverse categorie d’aziende esentate dall’autorizzazione: per esempio contempla la possibilità di ridurre il numero di domeniche libere o di derogare alla regola generale secondo la quale ai lavoratori che lavorano di domenica deve essere concessa una domenica libera ogni due7.
Per il lavoro domenicale temporaneo (fino a sei domeniche all’anno) i lavoratori hanno diritto a un supplemento salariale del 50 per cento. Per il lavoro domenicale regolare la legge non prevede alcun supplemento, poiché si presuppone che il lavoro domenicale permanente sia disciplinato contrattualmente e remunerato di conseguenza.
7 Una raccolta sulle attribuzioni delle disposizioni speciali alle categorie di aziende si trova nell’appendice alle Indicazioni relative all’OLL 2 concernente la legge sul lavoro: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und- Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-zur-ArGV-2.html.