Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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Sempre che non siano proposte disposizioni divergenti, tutte le altre prescrizioni restano valide: il divieto di lavoro notturno resta in vigore illimitatamente; come finora è possibile lavorare al massimo sei giorni consecutivamente e deve essere accordata una semigiornata libera settimanale di otto ore (art. 21 LL); neppure il disciplinamento concernente le pause secondo l’articolo 15 LL subisce modifiche.
2.4 Numero di lavoratori potenzialmente interessati
Il progetto preliminare prevede che possano adottare un modello di orario di lavoro annualizzato soltanto i lavoratori che esercitano funzioni direttive o gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, e comunque soltanto a condizione che dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Questi criteri devono dunque essere soddisfatti cumulativamente, ciò che limita il numero dei potenziali interessati. Inoltre la possibilità di adottare un tale modello di orario è concessa soltanto ai lavoratori che hanno compiuto i 18 anni d’età; è esclusa invece per i minorenni e gli apprendisti.
È difficile stimare quanti siano i lavoratori potenzialmente interessati dalla nuova disposizione. Il problema è dato dal fatto che, da un lato, taluni concetti adottati nel progetto preliminare per delimitare il campo di applicazione delle persone interessate – come «ampia autonomia nel loro lavoro» o «specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali» – non corrispondono ad alcuna categoria statistica; d’altro canto, non è possibile prevedere quante aziende adotteranno un modello di orario di lavoro annualizzato.
Per la definizione della categoria «specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali» sarà determinante se a livello di ordinanza sarà ad esempio adottato quale criterio un determinato livello formativo e, se del caso, quale. Potrebbero entrare in considerazione il conseguimento di una formazione a livello di bachelor o a un livello di formazione professionale corrispondente al grado 6 del Quadro nazionale delle qualifiche9 oppure anche soltanto un diploma professionale. A seconda di quel che verrà stabilito, il numero degli interessati varierà in misura considerevole. La Commissione vuole riesaminare questa questione quando il Consiglio federale avrà elaborato il relativo disegno d’ordinanza.
Visto come si pone la questione, nella Commissione vi sono diversi punti di vista sul numero di potenziali interessati. Secondo la maggioranza, non tutti i datori di lavoro introdurranno il modello di orario di lavoro annualizzato; verosimilmente soltanto la metà dei lavoratori saranno assoggettati a tale modello. A dipendenza del livello di formazione scelto come criterio per la categoria degli specialisti, la maggioranza ritiene che i lavoratori interessati saranno tra il 13 e il 19 per cento (esclusi gli apprendisti).
La minoranza della Commissione teme invece che il numero di lavoratori interessati possa essere molto più elevato di quello stimato dalla maggioranza. Ritiene in parti-
9Ordinanza della SEFRI relativa all’elenco dei titoli della formazione professionale classificati nel Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale