Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine
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e 73b OLL 1; cfr. il rapporto esplicativo dell’Iv. Pa. Keller-Sutter, n. 2.1).La minoranza vorrebbe che prima di prendere nuove decisioni venisse allestita una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi derivanti dall’attuazione dell’iniziativa. Prima di valutare ulteriori passi, ritiene inoltre che sia opportuno attendere le valutazioni sulle innovazioni introdotte a livello di ordinanza. Il relativo studio è stato commissionato dalla SECO e sarà probabilmente disponibile verso la metà del 2019. Esso dovrà tra l’altro illustrare quanti lavoratori hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro secondo l’articolo 73a OLL 1 e se vi sono state conseguenze. Nel caso in cui, nonostante il volere della minoranza, si decidesse di entrare in materia, la stessa propone che il progetto venga rinviato alla Commissione, in modo che nei successivi lavori possa venire integrata la perizia e le valutazioni dei nuovi articoli dell’ordinanza.
2.3 Il progetto preliminare in breve
Il progetto preliminare prevede di consentire ai lavoratori con funzioni direttive e agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali di lavorare secondo un modello di orario di lavoro annualizzato, purché dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorino secondo piani d’impiego prestabiliti.
L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato ha in particolare come conseguenza che la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore non deve più essere osservata; e neppure le disposizioni sul lavoro straordinario devono più essere osservate dai lavoratori interessati. È ora determinante soltanto il saldo delle ore alla fine di un anno civile o di un anno d’esercizio. A tutela della salute dei lavoratori il numero delle ore di lavoro straordinario deve essere limitato: è possibile concordare modelli di orario di lavoro annualizzato che prevedano al massimo 45 ore di lavoro settimanale con un saldo netto alla fine dell’anno di al massimo 170 ore. Le eventuali ore straordinarie che risultano nel conteggio alla fine dell’anno devono essere compensate con un supplemento salariale del 25 per cento almeno o, se stabilito per contratto, con un congedo della stessa durata nell’anno seguente (cfr.
n. 3.3.5).
Per i lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato il progetto prevede ulteriori forme di flessibilità. Innanzitutto, la fascia oraria in cui è ammesso lavorare è estesa da 14 a 15 ore (cfr. n. 3.3.7). Inoltre, per i lavoratori interessati le disposizioni concernenti la durata del riposo giornaliero sono più flessibili: il riposo può essere interrotto da prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell’azienda e può essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore (cfr. n. 3.3.8). Infine, per i lavoratori interessati il lavoro domenicale diventa possibile illimitatamente senza autorizzazione, purché sia svolto liberamente a propria libera discrezione (cfr. n. 3.3.9).
La flessibilizzazione può andare di pari passo con un rafforzamento della tutela della salute: è infatti possibile prevedere mediante ordinanza misure di prevenzione per i lavoratori con particolari modelli di orario di lavoro. In tal caso occorre considerare in particolare i rischi psicosociali (cfr. n. 3.1).