Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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Secondo l’articolo 13 capoverso 2 LL, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato è possibile subordinatamente compensare il lavoro straordinario con un congedo della stessa durata. Secondo l’articolo 25 capoverso 2 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)4, la compensazione del lavoro straordinario mediante congedo dev’essere effettuata entro 14 settimane, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi.

2.1.1.3 Possibilità per rendere più flessibile l’orario di lavoro settimanale

In determinati casi la legge sul lavoro consente di aumentare la durata massima della settimana lavorativa oltre quanto stabilito dall’articolo 12 LL. In tale circostanze non è conteggiata alcuna ora di lavoro straordinario e, di conseguenza, non è dovuta alcuna compensazione.

In caso di attività esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie oppure nelle aziende con attività sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali

A seguito di intemperie o notevoli fluttuazioni stagionali la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di quattro ore al massimo secondo l’articolo 9 LL, purché essa non venga superata nella media semestrale (art. 22 cpv. 1 OLL 1). Tali fluttuazioni si verificano quando in determinati periodi dell’anno, in relazione a determinati giorni festivi o in relazione ad altri eventi del calendario il carico di lavoro diverge durante almeno quattro settimane di oltre il 50 per cento rispetto al carico medio per anno civile e si registrano anche periodi con notevoli diminuzioni del carico di lavoro.

Aziende con durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e settimana di cinque giorni

Inoltre, per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di due ore, purché la durata massima non venga superata in media su otto settimane, oppure di quattro ore, purché la durata massima non venga superata in media su quattro settimane (art. 22 cpv. 2 OLL 1).

Lavoro continuo

Il lavoro continuo – 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana con il lavoro a squadre – è soggetto ad autorizzazione. Si fa capo a questo sistema di lavoro soprattutto nel settore industriale. Al posto del normale limite massimo vigente di sei giorni consecutivi (con la concessione di una semigiornata libera settimanale) è possibile lavorare sette giorni consecutivi. In tal caso, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di 16 settimane; in via eccezionale questo periodo può essere prolungato a 20 settimane (art. 24 LL). Per singoli periodi di sette giorni consecutivi la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata a 52 ore; in via eccezionale, può essere prolungata a 60 ore se gran parte della durata del lavoro si compone di mero tempo di presenza e se il lavoratore non è esposto ad attività gravose dal profilo fisico, psichico e mentale (art. 38 OLL 1)

4 RS 822.111