Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 22 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

L’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni (art. 41 LL). L’attuazione della nuova disposizione avviene nell’ambito dell’esecuzione ordinaria; non è prevista alcuna sovvenzione né l’assunzione di nuovo personale per la Confederazione.

4.2 Attuabilità del progetto

Ai fini dell’esecuzione della legge sul lavoro da parte degli ispettorati cantonali del lavoro è importante che la situazione per quanto riguarda le disposizioni applicabili o non applicabili sia chiaramente definita.

Per quanto riguarda i criteri per l’autonomia e la fissazione indipendente degli orari di lavoro, gli ispettori del lavoro possono fare riferimento alla prassi che si è sviluppata in relazione all’articolo 73a OLL 1.

Per quanto attiene alle nozioni di «lavoratori che esercitano funzioni direttive» e di «specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali», gli organi d’esecuzione possono ad ogni modo contare sul fatto che l’ordinanza fornisce in merito una chiara definizione e criteri obiettivi (cfr. anche n. 2.4). Anche per i datori di lavoro è importante che vi sia certezza del diritto: anch’essi contano sul fatto che i concetti in materia siano ben chiari, e non solo per avere la possibilità di presentare alle autorità di controllo le necessarie certificazioni, ma anche per poter confrontarsi, in seno all’azienda, con i dipendenti e le loro eventuali richieste.

Con l’abrogazione della durata massima della settimana lavorativa, che era un limite piuttosto facile da controllare, gli ispettori del lavoro sono chiamati a svolgere verifiche sugli orari di lavoro più dettagliate e quindi più onerose. Visto che le compensazioni potranno avvenire su un arco di tempo molto più lungo rispetto ad oggi, gli ispettori del lavoro devono considerare nelle loro analisi periodi più lunghi e, a seconda dei casi, ritornare più volte fintanto che il controllo sia completato con tutti i dati rilevanti. Visto che ore in esubero annuali possono essere compensate nell’anno successivo, nelle ispezioni concernenti il controllo degli orari di lavoro devono essere sottoposti i relativi documenti per due anni. Già oggi i datori di lavoro sono tuttavia tenuti secondo l’articolo 73 capoverso 2 OLL 1 a conservare gli elenchi e gli altri atti per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità; pertanto non devono sobbarcarsi ulteriori oneri.

5 Rapporto con il diritto europeo

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 200314, non è applicabile in Svizzera ma può essere adottata come riferimento. Essa fissa un quadro generale sul quale si basano i nostri Paesi vicini

14 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 nov. 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU n. 299 del 18.11.2003.