Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/77: Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia · 21 pagine

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2.4 Panoramica delle misure di compensazione e di valorizzazione previste per i singoli tipi di concessione

2.4.1 Osservazioni generali

Stabilire che lo stato iniziale è lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale) modifica la prassi vigente soltanto per quanto riguarda la definizione delle misure di compensazione in relazione all’articolo 18 capoverso 1terLPN. Le misure da adottare secondo la LPAc e la LFSP risultano dalle pertinenti disposizioni di legge che non sono invece toccate della prevista modifica della LUFI. Per questo motivo i seguenti capitoli trattano esclusivamente la sostituzione o la valorizzazione dei biotopi terrestri (ad es. prati secchi ricchi di specie) e semiterrestri (ad es. canneti) degni di protezione.

2.4.2 Nuova concessione

In occasione della costruzione di un nuovo impianto lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale. Se non è possibile evitare che la costruzione dell’impianto pregiudichi biotopi degni di protezione di cui all’articolo 18 capoverso 1bisLPN (migliore protezione possibile), questi biotopi devono in primo luogo essere ripristinati o in alternativa sostituiti in modo confacente (art. 18 cpv. 1terLPN).

Il ripristino e la sostituzione sono quindi misure equivalenti o adeguate dal profilo ecologico se grazie ad esse è possibile ripristinare lo stato come si presentava prima dell’intervento, se il biotopo è disponibile tempestivamente e se il suo mantenimento è garantito a lungo termine. Adeguato significa tuttavia anche che l’onere (economico) per chi è tenuto ad adottare misure di sostituzione debba rispettare il principio di proporzionalità.

2.4.3 Concessione complementare

La concessione complementare consente di modificare una concessione ancora valida per permettere un cambiamento limitato dell’utilizzazione. In linea di massima una concessione di questo tipo non prolunga la durata della concessione iniziale. Se il cambiamento d’utilizzazione porta a un nuovo intervento in biotopi degni di protezione, questi vanno ripristinati o sostituiti in modo confacente conformemente all’articolo 18 capoverso 1terLPN. Lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale. Nell’ambito del conferimento di una concessione complementare vengono compensati soltanto i nuovi interventi ad essa associati; altre misure sono valutate soltanto nell’ambito del rinnovo della concessione. Pertanto se la concessione complementare non causa pregiudizi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1terLPN, non si deve provvedere ad alcuna compensazione secondo la LPN.